Credito d’imposta marittimi: esclusi incentivo all’esodo e indennità di mancato preavviso
L'agevolazione è limitata ai redditi maturati nei periodi di effettivo imbarco sulle navi iscritte nel Registro internazionale

Con la risposta n. 253 del 9 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non spetta il credito d'imposta per le imprese armatrici, previsto dall'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997, in relazione alle ritenute IRPEF operate sugli emolumenti corrisposti al personale dipendente a titolo di "indennità sostitutiva del mancato preavviso", di "incentivo all'esodo" o di "transazione novativa", poiché tali somme non risultano correlate ai periodi di effettivo imbarco del marittimo sulla nave iscritta nel Registro internazionale.