Third Party Litigation Funding: esenzione IVA per le SICAF sui servizi di gestione
I servizi di supporto al contenzioso acquisiti da un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) sono qualificati come gestione e commercializzazione, concorrendo a formare la base imponibile esente IVA

Con la risposta n. 256 del 13 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi esternalizzati da un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) costituito come Società a Capitale Fisso Mobiliare Autogestita (SICAF), per la gestione di investimenti nel settore del Third Party Litigation Funding (TPLF), sono qualificabili come prestazioni di "gestione" o "commercializzazione" ai sensi della Direttiva IVA e, pertanto, beneficiano del regime di esenzione IVA previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 1) del Decreto IVA.