Rimborso IVA di Gruppo esteso ai beni di terzi

Agenzia delle Entrate allinea la prassi alle Sezioni Unite, consentendo l'esonero dalla garanzia per gli investimenti strumentali del soggetto unico IVA

Con la risposta n. 155 del 12 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'eccedenza d'imposta detraibile richiesta a rimborso da un Gruppo IVA in relazione all'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di opere su beni ammortizzabili, compresi gli interventi su beni di terzi strumentali all'attività, è ammissibile ai sensi dell'articolo 30 del DPR n. 633/1972. Il Fisco ha confermato il superamento della precedente lettura restrittiva, allineandosi ai principi di neutralità IVA sanciti dalla Cassazione.

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