Nuovi codici tributo per pagamenti parziali da controlli automatizzati

Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per versamenti frazionati di imposte, interessi e sanzioni, garantendo la flessibilità nel saldo delle somme richieste a seguito dei controlli automatizzati

Con la risoluzione n. 59/E del 17 ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di consentire il versamento parziale, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (controlli automatizzati delle dichiarazioni), sono stati istituiti nuovi codici tributo. Questi codici sono specificamente dedicati all’ipotesi in cui il contribuente non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, come indicato nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma voglia saldare solo una quota parte dello stesso.

Il quadro normativo e la necessità di flessibilità

L’istituzione dei nuovi codici tributo risponde all’esigenza pratica di permettere la dilazione o il versamento parziale delle somme dovute, che includono imposte, interessi e sanzioni, così come emerse dall’attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Il versamento delle somme in questione avviene attraverso il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I nuovi codici istituiti sono affiancati ai corrispondenti codici tributo già esistenti per il versamento spontaneo, facilitando l’individuazione della corretta codifica da parte dei contribuenti.

Modalità di compilazione del modello F24

Quando il contribuente decide di avvalersi di questa flessibilità e versare solo una quota, deve predisporre un modello F24 utilizzando i codici di nuova istituzione:

  • i codici istituiti devono essere esposti nella sezione “Erario”;
  • devono essere indicati esclusivamente in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a debito versati”;
  • è obbligatorio riportare anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”). Tali dati sono reperibili all’interno della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Crediti d’imposta specifici e codici istituiti

La risoluzione n. 59/E ha istituito codici per diversi crediti d’imposta oggetto di controllo, separando l’imposta, gli interessi e le sanzioni:

  • credito di imposta impianti di compostaggio (L. 234/2021, commi 831-834): 990H (Imposta), 991H (interessi), 992H (sanzioni);
  • credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (settore agricolo e pesca, L. 208/2015 e D.L. 63/2024): 993H (imposta), 994H (interessi), 995H (sanzioni);
  • credito d’imposta per erogazioni liberali a enti del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, art. 81): 996H (imposta), 997H (interessi), 998H (sanzioni);
  • credito d’imposta per l’acquisto del gasolio (imprese di trasporto, L. 213/2023, comma 296): 999H (imposta), 9001 (interessi), 9011 (sanzioni);
  • credito d’imposta Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale (D.Lgs. 28/2010, art. 20), con distinzioni per indennità ODM/compenso avvocato e contributo unificato;
  • credito d’imposta Transizione 5.0 (D.L. 19/2024, art. 38): 9111 (imposta), 9121 (interessi), 9131 (sanzioni);
  • adeguamento per l’eliminazione/omissione delle esistenze iniziali dei beni (L. 213/2023, art. 1, commi 80 e 81), con codici distinti per IVA, Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi/IRAP e Imposta sostitutiva IRES/IRAP;
  • imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRES con riferimento alle società estere controllate (CFC) (art. 167, comma 4-ter, del TUIR), con separazione tra acconto (I e II rata o unica soluzione) e saldo;
  • imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse (D.L. 104/2023, art. 26): 9391 (imposta), 9401 (interessi), 9411 (sanzioni).

 

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