
Imprese estere controllate: ridenominati i codici tributo
L’Agenzia delle entrate adegua il modello F24 alle novità del Tuir. La risoluzione di oggi aggiorna i codici istituiti nel 2024 riflettendo il nuovo regime di tassazione minima globale
Arrivano le istruzioni tecniche per l’allineamento dei versamenti legati alle imprese estere controllate (Cfc). Con la risoluzione n. 15 del 16 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato i codici tributo per il versamento dell’imposta del 15% dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal Dl n. 84/2025 (convertito dalla legge n. 108/2025).
Il nuovo perimetro della tassazione minima
Il Dl n. 84/2025 (convertito dalla legge n. 108/2025), ha riscritto la disciplina dell’opzione prevista per le Cfc. La norma stabilisce ora che la tassazione effettiva delle controllate estere è considerata congrua se i soggetti controllanti corrispondono un importo pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio. Questo meccanismo, strutturato nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (Ue) n. 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, mira a semplificare la determinazione del carico fiscale estero, garantendo al contempo il rispetto dei livelli minimi di tassazione globale.
Aggiornamento dei codici F24 e termini di versamento
Il recente provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. n. 106520 del 31 marzo 2026) ha confermato, al punto 6.6, che tale importo deve essere versato entro i termini e con le modalità previsti per le imposte sui redditi. Per consentire l’adempimento tramite modello F24, la nuova risoluzione ridenomina i codici tributo precedentemente istituiti (risoluzione n. 64/2024), che erano riferiti alla formulazione previgente della norma. Di seguito lo schema dei codici aggiornati:
- Soggetti Irpef (Cfc): codici 4077 (acconto I rata), 4078 (acconto II rata o unica soluzione), 4079 (saldo).
- Soggetti Ires (Cfc): codici 4080 (acconto I rata), 4081 (acconto II rata o unica soluzione), 4082 (saldo).
Continuità operativa
L’operazione di ridenominazione non modifica la sostanza tecnica dell’adempimento: l’Agenzia ha, infatti, confermato che restano ferme tutte le indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 già contenute nella precedente prassi (risoluzione n. 64/2024). L’intervento assicura ai contribuenti la necessaria coerenza formale tra il quadro normativo “novellato” e gli strumenti operativi di versamento, facilitando la gestione fiscale delle partecipazioni internazionali in questa fase di transizione.