Trust estero: criteri per la soggettività fiscale autonoma
Agenzia delle Entrate esclude l'interposizione fittizia del trust opaco maltese, confermando che la segregazione patrimoniale e l'autonomia del Trustee prevalgono ai sensi dell'art. 37, comma 3, DPR 600/73

Con la risposta n. 145 del 28 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un trust estero, disciplinato dalla legge inglese e fiscalmente domiciliato a Malta, può essere considerato un autonomo soggetto d'imposta ai fini fiscali italiani se l'atto istitutivo e la prassi attuativa garantiscono la segregazione patrimoniale effettiva e l'assenza di poteri di influenza in capo al disponente, escludendo così la configurazione di un'interposizione fittizia.