Azione di regresso INAIL: iscrizione ipotecaria esente da imposte
L'esenzione si applica sia che l'azione di regresso sia esercitata davanti al giudice civile sia che sia esperita davanti al giudice penale attraverso la costituzione di parte civile

Con la risposta n. 162 del 18 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione dall'imposta ipotecaria, previsto dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, si applica alle iscrizioni ipotecarie eseguite dall'Ente pubblico (nella fattispecie l'INAIL) a seguito di azioni di regresso promosse contro il datore di lavoro o altri soggetti responsabili per il recupero delle somme erogate a titolo di prestazioni infortunistiche o tecnopatiche.