
L’immobile pre-posseduto affittato preclude l’agevolazione “prima casa”
L’indisponibilità dell’alloggio locato non equivale alla inidoneità oggettiva dell’immobile ad essere abitato, in quanto derivante da una scelta volontaria e discrezionale del proprietario
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 3596 del 17 febbraio 2026, ha chiarito, in materia di agevolazione "prima casa", che la circostanza che l'immobile pre-posseduto sia locato a terzi non integra una inidoneità oggettiva dell'unità immobiliare idonea a giustificare l'applicazione dell'agevolazione in questione anche al successivo acquisto immobiliare: quindi, se a quest'ultima data l'immobile pre-posseduto risulta giuridicamente indisponibile, tale circostanza non può ritenersi rilevante ai fini del beneficio.