La risposta n. 87 del 3 aprile 2025 dell'Agenzia delle Entrate affronta il trattamento IVA di una prestazione complessa riguardante l'utilizzo di un autodromo per eventi sportivi di livello europeo/mondiale. L'Istante, una società extra-UE (ALFA), ha ricevuto da una società italiana (BETA), proprietaria dell'autodromo, una fattura per il "servizio di utilizzo della pista per effettuare eventi sportivi", comprensivo di servizi accessori come ospitalità, catering e supporto organizzativo, ritenuti indispensabili allo svolgimento dell'evento. L'Istante ha contestato l'aliquota ordinaria IVA (22%) applicata dalla società italiana, che aveva qualificato la prestazione come mera locazione di bene immobile ai sensi dell'articolo 7-quater del Decreto IVA. ALFA ha sostenuto che il servizio dovesse configurarsi come una "prestazione complessa legata alla pratica sportiva", potendo così beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera m) della Direttiva IVA (2006/112/CE). La qualificazione della prestazione complessa e la territorialità L'Agenzia delle Entrate, pur rilevando la mancanza di documentazione a supporto (come la bozza di contratto), concorda in linea di principio sulla natura complessa della prestazione descritta. La messa a disposizione dell'autodromo è integrata da servizi aggiuntivi (ospitalità, catering, supporto logistico) essenziali per l'organizzazione dell'evento. Questo orientamento è in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (sentenza causa C-150/99). In merito alla territorialità, l'Agenzia ipotizza che l'autodromo sia situato in Italia. In tal caso, la prestazione si considera territorialmente rilevante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera a) del Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972), trattandosi di una prestazione di servizi relativa a beni immobili. Il requisito soggettivo per l'esenzione IVA Il punto centrale della risposta riguarda la non applicabilità dell'esenzione invocata dall'Istante. L'Agenzia delle Entrate, pur riconoscendo la natura complessa dell'operazione, nutre perplessità sulla sua riconducibilità al regime di esenzione "nel senso precisato dalla Direttiva IVA". L'articolo 132, paragrafo 1, lettera m) della Direttiva IVA e l'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge n. 75/2023 subordinano l'esenzione IVA per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport (compresi i servizi didattici e formativi) a un rigido requisito soggettivo: il prestatore deve essere un organismo senza fine di lucro. La normativa nazionale recepisce e conferma tale requisito. Nel caso di specie, la società BETA, fornitrice della prestazione, risulta essere una società commerciale (ipoteticamente una S.r.l.). Tale natura giuridica, implicando una finalità di lucro, è preclusiva all'applicazione dell'esenzione. La verifica del requisito soggettivo (prestatore "senza fine di lucro") è, per l'Agenzia, prioritaria e dirimente, tanto da impedire ogni ulteriore valutazione sulla sussistenza degli altri presupposti richiesti dall'articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023. Conclusioni dell'Agenzia e implicazioni pratiche L'Agenzia conclude che l'esenzione IVA invocata da ALFA non può trovare applicazione. Di conseguenza, la prestazione complessa ricevuta dall'Istante deve essere considerata relativa a un bene immobile situato in Italia e, pertanto, soggetta all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento. L'Amministrazione finanziaria ricorda inoltre che la normativa nazionale non esclude per gli enti senza scopo di lucro la possibilità di costituirsi in forma di società di capitali. Tuttavia, in tali casi (come per gli Enti Sportivi Dilettantistici di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 36/2021), è necessario il rispetto di specifici requisiti, tra cui l'indicazione della finalità sportiva e della denominazione dilettantistica nella ragione sociale, e l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. La verifica di questi requisiti, tuttavia, non può essere effettuata in sede di interpello, in quanto riferiti a un soggetto terzo (BETA). In sintesi, la risposta n. 87/2025 ribadisce che la promozione dello sport (menzionata dall'Istante come scopo della norma ) non è sufficiente a garantire l'esenzione IVA se manca il requisito fondamentale della natura "senza scopo di lucro" del prestatore, elemento cardine sia della Direttiva IVA sia della normativa nazionale di recepimento. La qualificazione come "prestazione complessa" non è dirimente in assenza del requisito soggettivo.