In presenza di un processo verbale di constatazione emesso all’esito di un controllo fiscale, il contribuente ha la possibilità di prestare adesione al verbale oppure di regolarizzare le eventuali violazioni constatate mediante ravvedimento operoso. Come valutare la scelta più conveniente? Chi Tutti i contribuenti destinatari di un processo verbale di constatazione, da cui risultano violazioni fiscali. Cosa In presenza di un verbale di constatazione il contribuente, se vuole evitare la fase di accertamento e/o quella contenziosa, può accettare il contenuto del verbale oppure regolarizzare la violazione mediante ravvedimento operoso. L’art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997 - introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024 (art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024) - prevede la possibilità per il contribuente di prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti al termine di un controllo fiscale, da cui risultano violazioni fiscali (art. 24, legge 7 gennaio 1929, n. 4). L’adesione può essere prestata: a) senza condizioni; b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti. In alternativa, in presenza di un verbale di constatazione il contribuente può scegliere di regolarizzare le violazioni mediante ravvedimento. In presenza dell'adesione al verbale di constatazione, la misura delle sanzioni applicabili è ridotta a 1/6 del minimo. In particolare, l’art. 13, comma 1, lettera b-quater), D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che le sanzioni sono ridotte a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto. Come L'adesione può avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto. Nel caso di adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti, nei 10 giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del 30° giorno dalla consegna del verbale di constatazione. Nel caso di adesione prestata senza condizioni, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale nel quale sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. Nel caso di adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti il termine di 60 giorni per la notifica dell’atto di definizione decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate da parte dell'organo che ha redatto il verbale, mediante la quale vengono corretti gli errori indicati dal contribuente. In presenza dell'adesione al processo verbale, la misura delle sanzioni applicabili è pari a 1/3 del minimo “ridotta alla metà” (quindi, 1/6 del minimo). L’art. 13, comma 1, lettera b-quater), D.Lgs. n. 472/1997 - come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera g), n. 3), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con effetto per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 87/2024) - stabilisce che le sanzioni sono ridotte a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997 e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto (art. 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212). La possibilità di definizione mediante ravvedimento operoso, in presenza di processo verbale di constatazione, non si applica in caso di violazioni di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri di corrispettivi giornalieri (articoli 6, comma 2-bis, e 11, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997). Per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024, l’art. 13, comma 1, lettera b-quater, D.Lgs. n. 472/1997 prevede che in caso di ravvedimento le sanzioni sono ridotte a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della legge n. 4/1929, escluse le violazioni di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri o di omessa installazione di registratori telematici (articoli 6, comma 2-bis, e 11, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997). Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la norma, riformulata dal D.Lgs. n. 87/2024, stabilisce la medesima riduzione delle sanzioni ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione, “senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale” (art. 5-quater, D.Lgs. n. 218/1997) e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto (art. 6-bis, comma 3, legge n. 212/2000), anche in questo caso con esclusione delle le violazioni di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri o di omessa installazione di registratori telematici. Quando L’adesione al verbale di constatazione deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale. Le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale, o la prima rata in caso di rateizzazione, devono essere versate entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di definizione. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro 20 giorni dalla notifica dell’atto. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione. In caso di ravvedimento, per beneficiare della riduzione della sanzione a 1/5 del minimo la regolarizzazione, in presenza di verbale di constatazione deve avvenire prima della comunicazione dello schema di atto. Calcola il risparmio In presenza di un verbale di constatazione con il quale vengono contestate violazioni fiscali, il contribuente può optare per la definizione del verbale o la regolarizzazione delle violazioni mediante ravvedimento. L’adesione al verbale comporta il vantaggio che la riduzione delle sanzioni è maggiore, in quanto le sanzioni si applicano in misura pari a 1/6 del minimo mentre in caso di ravvedimento la sanzione applicabile è pari a 1/5 del minimo. D’altro canto, però, in disparte l’ipotesi di adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti, per definire il verbale mediante adesione il contribuente deve accettare integralmente il contenuto integrale del verbale di constatazione. Invece, in sede di ravvedimento è possibile regolarizzare singole violazioni. In tal caso, la procedura di successivo accertamento, con facoltà di impugnare l’atto, riguarderà le violazioni non regolarizzate. Le somme dovute a seguito di adesione al verbale di constatazione possono essere versate anche in forma rateale, possibilità esclusa per il ravvedimento. Utilizzando il ravvedimento, le somme per imposte da versare devono essere incrementate degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. In caso di adesione al verbale, le somme per imposte sono soggette agli interessi “fiscali” del 3,5% annuo. Anche se per l’anno 2023 il saggio legale degli interessi è stato pari al 5%, quindi superiore a quello “fiscale”, si osserva che in via di principio il saggio legale è inferiore a quello “fiscale” e, quindi, il ravvedimento consente un risparmio (per esempio, il saggio legale è stato dell’1,25% per l’anno 2022 e del 2,5% per l’anno 2024). Risparmio % Caso n. 1 La società subisce un controllo che si chiude con il seguente esito, relativo al periodo d’imposta 2022: 1) costi indeducibili per non inerenza: 300.000 euro; 2) ricavi non contabilizzati: 70.000 euro; 3) IVA non detraibile (10 fatture): 120.000 euro. Calcolo imposte dovute: - IRES: 88.800 euro (370.000 x 24%) - IRAP: 14.430 euro (370.000 x 3,9%) - IVA: 120.000 euro Adesione al verbale Totale imposte: 223.230 euro Interessi (stimati): 15.700 euro (223.230 x 3,5% x 2 anni) Calcolo sanzioni (nel caso di adesione, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta) - IRES: sanzione minima: 79.920 euro (88.800 x 90%) - IRAP: sanzione minima: 12.987 euro (14.430 x 90%) - IVA: sanzione minima: 135.000 euro (120.000 x 90% x 125%) Totale sanzioni: 227.907 euro (79.920 + 12.987 + 135.000) Riduzione a 1/6: 37.984,50 euro Totale dovuto: 261.214,50 euro (223.230 + 37.984,50), oltre a interessi Ravvedimento operoso Totale imposte: 223.230 euro Interessi (stimati): 15.800 euro (1,25% per il 2022, 5% per il 2023, 2,5% per il 2024) Totale sanzioni: 227.907 euro (79.920 + 12.987 + 135.000) Riduzione a 1/5: 45.581,40 euro Totale dovuto: 268.811,40 euro Caso n. 2 Come il caso n. 1, ma il contribuente contesta il rilievo relativo ai ricavi non contabilizzati, ritenendo di poter ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento in sede contenziosa. Pertanto, regolarizza le altre violazioni mediante ravvedimento operoso, in quanto non può utilizzare l’adesione al verbale, essendo in tal caso richiesto che l’adesione abbia ad oggetto il contenuto integrale del verbale: 1) costi indeducibili per non inerenza: 300.000 euro; 2) IVA non detraibile (10 fatture): 120.000 euro. Calcolo imposte dovute: - IRES: 72.000 euro (300.000 x 24%) - IRAP: 11.700 euro (300.000 x 3,9%) - IVA: 120.000 euro Totale sanzioni: 210.330 euro (64.800 + 10.530 + 135.000) Riduzione a 1/5: 42.066 euro Totale dovuto: 252.396 euro Come può vedersi, in questo caso, a livello sanzionatorio sarebbe più conveniente aderire al verbale in quanto la riduzione della sanzione a 1/6, calcolata tenendo conto del rilievo contestato, è comunque più conveniente. Tuttavia, occorre considerare che in caso di esito positivo del contenzioso, il ravvedimento consentirebbe un risparmio complessivo, tenendo però conto dei costi del ricorso.