Sono molte le novità del progetto di legge sulle semplificazioni fiscali (atto Camera n. 1074) che riguardano l’imposta sul valore aggiunto, ma le modifiche normative proposte, se considerate sotto il profilo sostanziale, potrebbero in taluni casi riservare sgradite sorprese ai contribuenti. Termini di emissione della fattura elettronica “immediata” Il legislatore intende intervenire ancora una volta sui termini di emissione della fattura in formato elettronico. Il decreto fiscale 2019 (D.L. n. 119/2018) ha previsto che dal 1° luglio 2019, i contribuenti potranno inviare la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro i 10 giorni successivi rispetto al momento di effettuazione dell’operazione individuato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Tale possibilità è subordinata all’indicazione nel documento di una “doppia” data. Il legislatore ha modificato l’art. 21 del decreto IVA. Dal 1° luglio 2019, i contribuenti che intenderanno avvalersi di tale possibilità dovranno indicare nel documento emesso in formato digitale, sia la data di effettuazione dell’operazione, sia la data, successiva, del documento. Sul punto ci si interroga sull’utilità di indicazione della “duplice” informazione considerato che, a parte la data di effettuazione dell’operazione, assume rilevanza solo il momento di emissione del documento, rappresentato dall’effettiva trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio. Il progetto di legge sulle Semplificazioni fiscali modifica l’art. 11 del D.L. n. 119/2018. La nuova disposizione prevede la possibilità di emettere la “fattura immediata” non più entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma entro 15 giorni. Il testo novellato della norma dispone espressamente che “la fattura è emessa entro quindici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”. La novità è senza dubbio positiva. Il soggetto passivo avrà a disposizione più tempo per l’emissione del documento in formato digitale. Tuttavia, il contribuente acquirente/committente rischia di dover differire al periodo di liquidazione successivo l’esercizio del diritto alla detrazione del tributo. Ad esempio Si consideri il caso in cui il venditore consegni o spedisca la partita di merce venduta il 30 settembre 2019, data di effettuazione dell’operazione. In base alla nuova disposizione la fattura potrà essere emessa entro il 15 ottobre. Se il venditore dovesse trasmettere al Sistema di Interscambio la fattura proprio l’ultimo giorno utile, l’acquirente potrebbe ricevere il documento in formato digitale il 16 ottobre o anche successivamente. In tal caso il soggetto cedente risulterà debitore dell’IVA nei confronti dell’erario con riferimento al periodo di liquidazione di settembre. Invece il soggetto acquirente potrà esercitare il diritto alla detrazione del tributo nel periodo di liquidazione di ottobre. Viceversa, il termine di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi a quello di effettuazione dell’operazione avrebbe consentito al soggetto acquirente, con maggiore probabilità, di anticipare l’esercizio del diritto alla detrazione del tributo. Ad esempio Se il venditore emettesse la fattura relativa alla vendita entro il 10 ottobre, l’acquirente riceverà molto probabilmente il documento entro il 15 ottobre. Ai sensi del novellato art. 1 del D.P.R. n. 100/1998 potrà in questo caso far retroagire l’esercizio di tale diritto nel periodo di liquidazione durante il quale l’IVA è divenuta esigibile, e quindi, nel periodo di liquidazione di settembre. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA Il disegno di legge sulle semplificazioni fiscali “rimodula” i termini per inviare all’Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni periodiche IVA. In generale la comunicazione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il disegno di legge evita, però, che la comunicazione relativa al periodo 1° aprile-30 giugno debba essere effettuata entro il 31 agosto. In questo caso il termine per effettuare la comunicazione viene differito al 16 settembre. Una specifica disposizione consente di fruire dell’esonero dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni dell’ultimo trimestre dell’anno. Tale possibilità è subordinata, però, all’anticipato invio all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione IVA annuale. In buona sostanza se la dichiarazione annuale IVA viene inviata entro il secondo mese dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione, il contribuente è esonerato dall’obbligo di comunicare i dati delle liquidazioni IVA dell’ultimo trimestre. La previsione è la logica conseguenza della data di scadenza per l’effettuazione dell’invio dei dati delle liquidazioni relative all’ultimo trimestre dell’anno. La scadenza è rappresentata dalla fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Conseguentemente è evidente che l’anticipata presentazione della dichiarazione IVA annuale, entro la stessa scadenza, darebbe luogo ad una duplicazione dei dati messi a disposizione del Fisco. Per tale ragione il decreto sulle semplificazioni ha previsto l’esonero dall’obbligo di invio dei dati relativi alle liquidazioni periodiche dell’ultimo trimestre dell’anno. Cessione dei crediti IVA trimestrali Il progetto di legge estende la possibilità di cedere i crediti IVA chiesti a rimborso. Oggi la possibilità è limitata ai crediti risultanti dalla dichiarazione IVA annuale. Il disegno di legge sulle semplificazioni fiscali estende ora la possibilità anche ai crediti IVA infrannuali.