Nella G.U. del 12 gennaio 2024 è stato pubblicato il decreto sulla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024), in attuazione della riforma fiscale (legge n. 111/2023). Molte sono le novità entrate in vigore dal giorno successivo, ma ancora di più sono quelle la cui applicazione è collegata a uno specifico arco temporale strettamente correlato al periodo d’imposta. Gli addetti ai lavori, dunque, dovranno orientarsi nel labirinto delle scadenze stabilite dal decreto Adempimenti tributari per poter individuare il nuovo perimetro applicativo. Può essere quindi utile una mappa delle novità e della decorrenza delle norme previste dal decreto per la semplificazione degli adempimenti: dai nuovi termini previsti per la presentazione dei modelli dichiarativi (Redditi, IRAP e IVA) alle novità relative ai pagamenti rateali delle imposte, a saldo e in acconto; dalle novità previste per i versamenti disposte a seguito del cambiamento della soglia dell’importo minimo per poter effettuare il pagamento delle ritenute e dell’IVA allo stop agli avvisi e alle comunicazione dell’Agenzia delle Entrate nei mesi si agosto e dicembre; dalle nuove disposizioni previste per i depositari delle scritture contabili alla delega unica, valida per quattro anni, per accedere per conto del cliente a tutti i servizi digitali dell’Agenzia delle Entrate e delle Entrate-Riscossione. La decorrenza delle scadenze del decreto Adempimenti Il D.Lgs. n. 1/2024 riscrive le scadenze da segnare nell’agenda del contribuente e il nuovo calendario fiscale è ricco di novità, soprattutto con riferimento alla revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Dal 2 maggio 2024 si anticipano al 30 settembre la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e IRAP e per i soggetti IRES la presentazione passa all’ultimo giorno del nono mese (anziché l’undicesimo) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Dal 1° aprile 2025, le persone fisiche potranno presentare la dichiarazione già dal 1° aprile e, in caso di presentazione telematica, avranno tempo fino al 30 settembre, non più sino alla fine di novembre. Le società e le associazioni di cui all’art. 5 TUIR potranno presentare la dichiarazione dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; i soggetti IRES, invece, dal 1° aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; per il modello 770 i termini sono anticipati a partire da 1° aprile di ogni anno. Quali sono le norme del decreto Adempimenti che cambiano l’agenda del contribuente? Dal 2024 Modelli Redditi e IRAP (art. 11, D.Lgs. n. 1/2024) Con effetto dal 2 maggio 2024 cambiano i termini di presentazione delle dichiarazioni: - il 30 settembre (in luogo del 30 novembre) è il nuovo termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni sui redditi e IRAP, per le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'art. 6, D.P.R. n. 600/1973; per chi presenta la dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio di Poste italiane S.p.a., il termine è tra il 1° maggio e il 30 giugno; - l’ultimo giorno del nono mese (in luogo dell’undicesimo mese) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta è il termine per le dichiarazioni dei soggetti IRES. Attenzione I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni redditi e IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data. Acconto e saldo imposte (art. 8, D.Lgs. n. 1/2024) A decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 i termini dei versamenti rateali sono unificati per tutti i contribuenti (soggetti titolari, e non, di partita IVA) entro il giorno sedici di ciascun mese. Inoltre, il pagamento rateale dovrà essere completato entro il 16 dicembre (non più, entro il mese di novembre). Vale il comportamento concludente del contribuente in sede di versamento; è, difatti, eliminato l’obbligo di esercizio dell’opzione nella dichiarazione periodica. IVA versamento minimo (art. 9, D.Lgs. n. 1/2024) A decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024, se i versamenti - dei mesi da gennaio a novembre (per la liquidazione mensile) ovvero - dei primi tre trimestri solari (per la liquidazione trimestrale) sono di importo non superiore a 100 euro possono essere rimandati al periodo successivo e, comunque, devono essere effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno. Ritenute (art. 9, D.Lgs. n. 1/2024) Dai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024, il versamento delle ritenute deve essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e, comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno se l’importo dovuto non supera il limite di 100 euro. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo Ritenute condominio (art. 9, D.Lgs. n. 1/2024) È unificando il termine di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro; e, precisamente: - entro il 16 giugno, in luogo del 30 giugno; - entro il 16 dicembre (invece, del 20 dicembre) di ogni anno, anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di 500 euro; - entro il 16 gennaio (16 del mese successivo) per le ritenute relative al mese di dicembre Soggetti ISA (art. 7, D.Lgs. n. 1/2024) Modificato il termine entro il quale l’Amministrazione rende disponibili i programmi informatici ai fini della semplificazione dell’adempimento compilativo del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA. Il nuovo termine per l’anno 2024 è fissato entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. Tessera sanitaria (art. 12, D.Lgs. n. 1/2024) Dal 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS dovranno effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale (e non con cadenza mensile, come era previsto dal 1° gennaio 2024), entro i termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Dal 2025 Modelli Redditi e IRAP (art. 11, D.Lgs. n. 1/2024) Con effetto dal 1° aprile 2025 è anticipato il termine della presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP e, precisamente: - tra il 1° aprile (e non più 1° maggio) e il 30 giugno per le persone fisiche se presentano la dichiarazione tramite banca o ufficio Poste italiane S.p.a. ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre (non più il 30 novembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta; - dal 1° aprile al 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, la presentazione delle dichiarazioni per le società o le associazioni (art. 5, TUIR); - dal 1° aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta la presentazione delle dichiarazioni per i soggetti a IRES. Modello 770 (art. 11, D.Lgs. n. 1/2024) La dichiarazione potrà essere presentata tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno (non più entro il 31 ottobre di ciascun anno). Soggetti ISA (art. 7, D.Lgs. n. 1/2024) Modificato il termine entro il quale l’Amministrazione rende disponibili i programmi informatici ai fini della semplificazione dell’adempimento compilativo del modello per la comunicazione dei dati ISA. A decorrere dall’anno 2025 il nuovo termine è fissato entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. La decorrenza delle altre novità Il decreto Adempimenti tributari attuativo della riforma fiscale semplifica la vita del contribuente prevedendo importanti novità sia per gli adempimenti sia sotto il profilo temporale. Molte di queste novità sono in vigore già dal 13 gennaio 2024, giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Pagamenti e controlli dell’Amministrazione finanziaria L’art. 10 del decreto Adempimenti sospende, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate: a) delle comunicazioni degli esiti relativi: - ai controlli automatizzati effettuati ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, articoli 36-bis e 54-bis; - ai controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973; - alla liquidazione delle imposte dovute sui redditi a tassazione separata (art. 1, comma 412, legge n. 311/2004); b) delle lettere di compliance, inviti all'adempimento spontaneo (art. 1, commi da 634 a 636, legge n. 190/2014). I pagamenti relativi ai predetti atti continuano a essere previsti, visto che l’unica sospensione dei pagamenti è quella vigente prevista dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno. Scritture contabili La novità prevista dall’art. 4 riconosce direttamente al depositario delle scritture contabili la possibilità di comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico di tenuta delle scritture medesime, previa precedente comunicazione al contribuente effettuata mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Pagamenti F24 e PagoPA Le novità previste consentono di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto corrente, grazie alle previsioni dell’art. 17. Inoltre, con l’art. 18, per tutti i versamenti si potrà applicare la disciplina dei versamenti unitari mediante F24 e utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005) - secondo le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, previste da appositi provvedimenti da emanare. Memorizzazione corrispettivi Grazie alle novità disposte dall’art. 24, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi potrà essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. È prevista l’emanazione di uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy, per la definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni dei predetti software. Soggetti ISA Le novità applicabili sin da subito interessano: - la riorganizzazione degli ISA (art. 5); - la semplificazione dell’adempimento compilativo del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA (art. 6); - il visto di conformità (art. 14) grazie alla modifica della soglia per fruire dell’esonero del visto di conformità. La soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità passa a: - 70.000 euro annui per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e per i medesimi soggetti anche l’esonero, del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui; - 50.000 euro annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. Servizi Digitali L’art. 21 prevede che il contribuente compili un unico modello per delegare gli intermediari abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998) all’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione; l’utilizzo dei servizi ha un termine unico di scadenza fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita, salvo revoca espressa. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individuerà le modalità di attuazione delle semplificazioni descritte. Cassetto fiscale L’art. 23 prevede l’implementazione dei servizi digitali disponibili: dalla consultazione e acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate alla possibilità di scaricare massivamente i dati disponibili sul proprio cassetto fiscale. Deposito atti L’art. 25 semplifica le modalità di deposito dei tipi di frazionamento presso i Comuni, introducendo un nuovo comma 5-bis all’art. 30 del Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001).