La compilazione del modello CPB ai fini dell’adesione al concordato preventivo biennale è un’operazione relativamente semplice, ma che in alcuni casi può dare luogo a calcoli particolarmente complessi. Il modello richiede la compilazione di un numero estremamente limitato di campi, ma l’apparenza inganna. In particolare, in corrispondenza del rigo P04 deve essere indicato il reddito d’impresa o di lavoro autonomo che costituiranno la base per l’Agenzia delle Entrate per poter formulare la proposta avente ad oggetto il reddito concordato. Le istruzioni per la compilazione del modello avvertono che in corrispondenza del rigo P04 deve essere indicato il reddito derivante dall’esercizio dell’attività “normalizzato”, cioè senza tenere conto dei relativi componenti straordinari che l’Agenzia delle Entrate, proprio in considerazione della straordinarietà, non riesce a d intercettare. In sostanza: Si deve partire dal reddito imponibile della dichiarazione dei redditi. Il valore così determinato deve essere depurato dai componenti straordinari ed indicato in corrispondenza del rigo P04. Sulla base di tale dato l’Agenzia delle Entrate formula la proposta indicando il reddito concordato. Laddove il contribuente accettasse la proposta, tale reddito dovrà essere nuovamente rettificato tenendo conto dei componenti straordinari di reddito relativi ai periodi di imposta 2024 e 2025, cioè gli anni oggetto di concordato. In particolare, le istruzioni per la compilazione del modello CPB avvertono che ai fini della determinazione del reddito di impresa non vanno considerate le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 del TUIR; le sopravvenienze attive di cui all’art. 88 TUIR; le minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui all’art. 101 TUIR. Inoltre, devono essere esclusi anche i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 TUIR, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ovvero in società o enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR. Fin qui l’operazione è articolata, ma non sembra essere particolarmente complicata. In alcuni casi, però, sulla base di quanto previsto dal TUIR, la deducibilità di alcuni costi è strettamente collegata ad una serie di elementi. Ad esempio, gli interessi passivi possono essere considerati in deduzione entro il limite del ROL fiscale, oppure per le spese di rappresentanza è necessario effettuare il c.d. “test di congruità”. Esse sono integralmente deducibili entro il limite determinabile applicando specifiche percentuali all’ammontare dei ricavi di cui alle voci A.1 e A.5 del conto economico. Un esempio Si consideri ad esempio il caso in cui l’ammontare dei ricavi sia pari a 200.000 euro. A seguito dell’applicazione dell’1,5%, sui ricavi ne consegue un importo di 3.000 euro. Le spese di rappresentanza possono essere considerate integralmente in deduzione entro tale limite. Si consideri però il caso in cui ai fini di “normalizzare” il reddito di impresa da comunicare all’Agenzia delle Entrate per ricevere la proposta del reddito concordato sia necessario “depurare” l’imponibile fiscale di una plusvalenza pari a 20.000 euro. Si consideri per ipotesi un reddito di 520.000 euro che, al netto della plusvalenza sterilizzata, sia pari a 500.000 euro. La sterilizzazione della plusvalenza determina una riduzione dei ricavi da 200.000 a 180.000 euro. Si pone a questo punto il problema di comprendere se sia necessario effettuare nuovamente il test di congruità delle spese di rappresentanza che in questa ipotesi risulterebbero deducibili entro il limite di 2.700 euro, pari all’1,5% sui minori ricavi “normalizzati di 180.000 euro. Si pone ancora il problema di comprendere se la minore deduzione delle spese di rappresentanza per effetto del nuovo test incida sul reddito da comunicare all’Agenzia delle Entrate. Se la soluzione fosse positiva il reddito al netto della plusvalenza, pari a 500.000 euro dovrebbe essere nuovamente incrementato della quota di spese di rappresentanza non più deducibile. Tuttavia, questa soluzione non sembra essere corretta. Infatti, la finalità di sterilizzare il reddito imponibile dai componenti straordinari trova origine nell’impossibilità dell’Agenzia delle Entrate di “intercettare” tali componenti. Pertanto, anche il reddito concordato proposto sarà un reddito che non tiene conto di plusvalenze e sopravvenienze. Considerata questa finalità non sarebbe logico, dopo aver sterilizzato dal reddito di cui al rigo P04 del modello CPB i componenti straordinari, rideterminare ancora il medesimo reddito a causa di un effetto domino sulla deducibilità di alcuni dei componenti reddituali in stretta connessione con l’ammontare dei ricavi o del ROL. In buona sostanza, il contribuente si deve limitare a non considerare i componenti straordinari indicati dal D.Lgs. n. 13/2024 senza rettificare, quale ulteriore conseguenza, gli altri componenti reddituali ordinari.