Al via, dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti per l’accesso ai cantieri mobili o temporanei dei lavoratori autonomi o dell’imprese. Con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro definisce i diversi profili applicativi per il rilascio e la gestione della patente a crediti necessari per l’accesso, di lavoratori autonomi e imprese, ai cantieri temporanei o mobili introducendo, se così si può dire, una sorta di regime intertemporale per la prima applicazione della norma ma solo relativamente alla modalità di dichiarazione di sussistenza dei requisiti e non introduce alcun differimento per la regolarizzazione. Prima di ricordare quali sono i soggetti obbligati ad ottenere il citato titolo abilitativo, che ha l’indubbia funzione di rafforzare la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori del settore edile, occorre precisare che in attesa della piena operatività della piattaforma digitale per il rilascio della patente stessa, sarà possibile presentare, già dalla data della circolare dell’INL, dagli interessati una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernete il possesso di tutti i requisiti richiesti dal novellato art. 27, comma 1 D.Lgs. n. 81/2008. L’ autocertificazione/dichiarazione dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo “dichiarazionepatente@pec.ispettorato.it” entro e non oltre il 31 ottobre 2024. Non più tardi della medesima data sarà necessario presentare apposita richiesta di rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. A partire poi dal 1° novembre non sarà quindi possibile operare in cantiere in forza della sola trasmissione della PEC anzidetta ma occorrerà, appunto, essere in possesso della patente a crediti rilasciata in formato digitale. Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i consulenti del lavoro, i commercialisti, gli avvocati e i CAF. Va ricordato che, nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa in cantiere salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Platea destinatari Come anticipato il documento deve essere posseduto da tutti i soggetti che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili comprese le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla comunità europea. Per i soggetti stabiliti in uno Stato membro il rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla compente autorità del paese di origine. Per gli altri, non stabiliti in ambito UE, l’accesso è subordinato al possesso di un documento riconosciuto dalla legge italiana che attesta il possesso dei necessari requisiti. Restano esclusi, precisano i tecnici dell’Ispettorato, per espressa previsione normativa, solo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri…) nonché le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Va quindi evidenziato che nel campo applicativo della norma rientrano pertanto tutti quei soggetti che operano in cantieri temporanei o mobili, così come definiti dall’art. 89 c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, e quindi non solamente coloro che svolgono lavori edili in senso stretto ma anche, ad esempio, chi svolge lavori strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, opere stradali o idrauliche stante proprio quanto indicato nel comma 2 art. 1 D.M. 132/2024. Requisiti e rilascio della patente Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. L’Ispettorato, opportunamente, puntualizza che non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. A titolo esemplificativo il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. Con particolare riferimento alla regolarità contributiva (DURC) e fiscale (DURF) la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione. Il portale, a regime, viste le diverse categorie di richiedenti e in considerazione delle particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” di un determinato requisito. Qualora venisse accertato l’assenza di uno o più requisiti inizialmente dichiarati l’Ispettorato potrà emanare un provvedimento di revoca della patente a crediti per un periodo di dodici mesi. Da ciò ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo (es. assenza di DURC) non potrà incidere sulla sua utilizzabilità. E’ opportuno ricordare che qualora la patente sia richiesta dai soggetti delegati indicati all’art. 1 L. n. 12/1979, essi dovranno munirsi delle dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti come poc’anzi descritti. Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti. La richiesta di ulteriori crediti sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui l’Ispettorato ne darà notizia sul proprio sito internet, unitamente alle modalità operative da seguire. Qualora il richiedente all’atto della domanda sia già in possesso dei crediti addizionali (es. anzianità attività aziendale) gli stessi saranno attribuiti con retroattivamente. Decurtazione crediti e limite minimo di operatività Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nei casi indicati nell’allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2015. Ad esempio, verranno decurtati 10 crediti in caso di malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa o 20 crediti in caso di infortunio mortale in entrambi i casi derivanti dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. I crediti potranno essere recuperati mediante realizzazione di corsi formativi o di investimenti in materia di salute e sicurezza.