A partire dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti con almeno 15 punti di dotazione per poter materialmente impiegare le proprie risorse al lavoro (art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L n. 19/2024). Con il decreto attuativo 18 settembre 2024, n. 132 il Ministero del Lavoro ha compiutamente disciplinato le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi del documento, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 con cui ha fornito le prime indicazioni per la gestione di questo nuovo documento aziendale. E’ stato anche presentato il portale per la presentazione delle domande, che sarà aperto da martedì 1° ottobre 2024. Soggetti obbligati Obbligati ad avere la patente con almeno 15 punti validi sono tutte le imprese e i lavoratori autonomi che, anche senza lavoratori subordinati, operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC); - per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente. Non sono obbligati al possesso della patente a punti: - coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; - le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, in conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie. Domanda di rilascio La patente è rilasciata in formato digitale previa domanda presentata attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro al possesso dei seguenti requisiti: - iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato; - adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa; - possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; - possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF); - avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. N.B. La valutazione della sussistenza di questi requisiti è a carico e sotto la responsabilità dell’azienda. Se a presentare l’istanza è un soggetto delegato, un intermediario, occorre che il legale rappresentato abbia in precedenza sottoscritto le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rispetto al possesso dei requisiti di regolarità A tal proposito si propone un’utile check list in preparazione del primo invio della domanda di rilascio della patente. Checklist documentazione per il rilascio Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Autocertificazione Adempimento degli obblighi formativi Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Possesso di DVR valido Possesso del DURC valido Designazione del responsabile del servizio Possesso della certificazione di regolarità fiscale, se prevista N.B. La patente è revocata nei casi in cui sia accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti. Decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente. L’approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, pubblicato il 27 settembre 2024, ha fornito ulteriori chiarimenti sul requisito del possesso del DURF. Gli obblighi riguardano i sostituti d’imposta che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici. Non sono soggetti all’obbligo del DURF coloro i quali, pur rientrando nel campo di applicazione, non possano comunque richiederlo per mancanza dei requisiti di anzianità lavorativa di almeno tre anni. Per ciascuna patente sono disponibili, nel portale, le seguenti informazioni: - dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente; - dati anagrafici del soggetto richiedente la patente; - data di rilascio e numero della patente; - punteggio attribuito al momento del rilascio; - punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; - eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del TUSL; - eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, comma 6, del TUSL. Gestione fase transitoria Già dal 24 settembre e fino al 31 ottobre 2024, le aziende interessate possono presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Tuttavia, occorre tener presente che i soggetti che si avvarranno dell’autocertificazione sono poi obbligati a presentare successiva domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La procedura di richiesta della patente sarà accessibile, a partire dal 1° ottobre 2024, tramite il link servizi.ispettorato.gov.it/ipc. In fase di prima applicazione, fino al 31 dicembre 2024, la procedura richiede che sia il legale rappresentante dell’azienda richiedente a dichiarare i soli requisiti essenziali per il rilascio del documento. A partire da gennaio 2025 sarà possibile indicare i requisiti aggiuntivi per i punteggi aggiuntivi previsti dalla norma. Sospensione della patente L’adozione del provvedimento di sospensione ad opera dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente: - è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’art. 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata; - può essere disposta dal funzionario ispettivo nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’art. 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’art. 321 del c.p.p. Attribuzione del punteggio La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, che vengono assegnati come di seguito rappresentato: Crediti base: - 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente; Iscrizione CCIAA - non cumulabili con altri punti per storicità Da 5 a 10 anni 3 Da 11 a 15 anni 5 Da 16 a 20 anni 8 Da oltre 20 anni 10 Crediti aggiuntivi: A) nella misura massima complessiva di 30, per storicità dell’azienda in base all’iscrizione alla camera di commercio. B) per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, fino a 30 ulteriori crediti, nei seguenti casi: Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato 5 Asseverazione del modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza (art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 4 Certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’arco di un triennio. + 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato. 6 Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento 3 Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate Tra 5.000 e 25.000 euro: 1 tra 25.000 e 50.000 euro: 3 Oltre 50.000 euro: 6 Adozione del documento di valutazione dei rischi 3 Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente 2 C) Possono essere attribuiti fino a 10 ulteriori crediti in caso di: Organico aziendale (esclusi i lavoratori a termine per un periodo inferiore a 6 mesi e somministrati) Fino a 15 dipendenti: 1 Da 16 a 50 dipendenti: 2 Oltre 50 dipendenti: 4 Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 2 Possesso della certificazione SOA di classifica I: 1 di classifica II: 2 Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile. 2 Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. 2 Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. 2 Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. 2 Possesso dei requisiti reputazionali (articolo 109 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36). 2 Decurtazione punteggio Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. Violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente Violazione Decurtazione di crediti Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi 5 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione, formazione e addestramento 3 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile 3 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza 3 Mancanza di protezioni verso il vuoto 3 Mancata installazione delle armature di sostegno o del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 2 Lavori in prossimità di linee elettriche o presenza di conduttori nudi in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2 Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 2 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2 Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 1 Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche o esplosive 3 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 3 Omessa valutazione del rischio di annegamento 2 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 1 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 1 Infortunio del lavoratore - inabilità temporanea assoluta per più di 60 giorni: 5 - parziale inabilità permanente al lavoro: 8 - un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 - morte: 20 N.B. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Sanzioni amministrative Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata: - una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza; - l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.