Il 1° ottobre 2024 l’attività lavorativa nei cantieri edili è consentita esclusivamente a imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti. La disciplina regolatoria è contenuta all’articolo 29 del D.L. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024, che ha novellato l'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008. È, invece, il D.M. n. 132/2024 a darne attuazione e a delegare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro la definizione degli aspetti applicativi per il rilascio e la gestione della patente. In forza di tale delega, l’INL ha emanato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024. Nelle more dell’implementazione della piattaforma informatica per la richiesta di rilascio della patente a crediti, attiva dal 1° ottobre 2024, in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare citata, è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti. Tale autocertificazione ha efficacia esclusivamente fino alla data del 31 ottobre 2024 e dovrà essere inviata a mezzo PEC entro la medesima data. L'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina, con taglio operativo, la platea dei destinatari dell'obbligo, soffermandosi in particolare su requisiti, tempistiche e modalità di rilascio della patente, oltre alle condizioni di sospensione e revoca. Forniti con il documento anche un fac-simile di autocertificazione dei requisiti e l'elenco delle fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabili fino a 100, secondo i criteri dell'art. 5 del D.M. 132/2024. La richiesta di crediti aggiuntivi sarà possibile solo dopo l'implementazione della piattaforma informatica, con modalità che saranno comunicate sul sito dell'Ispettorato, secondo le seguenti regole: 1. Requisiti posseduti alla presentazione della domanda: i crediti aggiuntivi saranno attribuiti con effetto retroattivo (art. 5, comma 5, D.M. 132/2024); 2. Requisiti conseguiti dopo la presentazione della domanda: i crediti aggiuntivi saranno attribuiti aggiornando il punteggio della patente. In merito alla decurtazione dei crediti, l'articolo 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il punteggio della patente sia soggetto a decurtazioni in conseguenza di provvedimenti definitivi emessi nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti di imprese o lavoratori autonomi. Le specifiche casistiche e le relative penalizzazioni in termini di crediti sono dettagliate nell'allegato I-bis del medesimo decreto legislativo n. 81/2008. Devono essere in possesso della patente tutti coloro che, imprese o lavoratori autonomi, operano (inteso come “presenza fisica”) al 1° ottobre 2024 nei cantieri definiti come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X” al D.Lgs. n. 81/2008. È condizione decisiva, pertanto, l’operare all’interno del cantiere ed è irrilevante la distinzione tra appalto e sub-appalto. Va da sè che se alla data di entrata in vigore della disposizione gli interessati non stanno operando all’interno di nessun cantiere, essi non sono tenuti a effettuare alcun adempimento. Per contro, se in una data successiva al 1° ottobre inizieranno l’attività in un cantiere essi saranno tenuti a far precedere l’accesso dall’invio della dichiarazione/autocertificazione tramite PEC o dalla richiesta della patente a crediti. La patente è rilasciata in formato digitale tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), accessibile dal prossimo 1° ottobre con SPID o CIE. In proposito, si precisa che l’INL, con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, ha chiarito che verranno indicate le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta con apposita nota tecnica di prossima emanazione. In generale, possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti1 di cui all’art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12. Peraltro, si precisa che qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo - relative al possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente previsti dalla norma in commento - che potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti. In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare dell’INL n. 4 del 23 settembre 2024, è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente. Ne deriva che, attraverso tale ultima previsione amministrativa, dal prossimo 1° ottobre, data di entrata in vigore della norma, le imprese interessate possono legittimamente continuare o iniziare a operare nelle attività per le quali è richiesta la patente a crediti. L’invio di tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. In proposito, si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data. A decorrere dal 1° novembre 2024, infatti, non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. In merito a tale aspetto, si ritiene utile specificare che l’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non operano presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. Parimenti, la più volte richiamata autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi, che già operano in cantiere, fanno richiesta della patente tramite il portale. Da ultimo, fermo restando che all’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente - rilasciata in formato digitale - si precisa che dopo la presentazione della domanda e nelle more del rilascio della patente, così come peraltro stabilito dall’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/20085 e dal D.M. n. 132/2024, è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da parte dell’Ispettorato concernente le ipotesi in cui sia già stata accertata l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente. I requisiti previsti per il rilascio della patente indicati al comma 1 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 – c.d. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - sono: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Il legislatore richiede altresì il possesso della certificazione di regolarità fiscale di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, n. 241/1997 solo “nei casi previsti dalla normativa vigente” (c.d. DURF). Orbene, a differenza del DURC, il DURF non riguarda la generalità delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della patente. Non a caso il legislatore ha puntualizzato che occorre documentare il requisito solo “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A tal fine, il legislatore ha introdotto a suo tempo il DURF nell’ambito delle misure di prevenzione dei rischi di mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti occupati negli appalti c.d. labour intensive. Secondo quanto previsto dall’articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, gli obblighi riguardano i sostituti d’imposta “che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici […]”. In mancanza dei suddetti presupposti, pertanto, il richiedente non è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 17-bis in parola e di conseguenza non ha l’obbligo di comprovare il possesso del DURF. L’articolo 27, comma 4, del TU prevede che “[l]a patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. […]”. Come si può notare, pertanto, il momento che assume rilevanza ai fini del possesso dei requisiti è quello in cui il richiedente ha effettuato la richiesta o, se precedente, la data di sottoscrizione dell’autocertificazione. Pertanto, fermo restando l’eventuale sospensione cautelare prevista dal comma 8 oppure l’impossibilità a operare nel cantiere a seguito di decurtazione dei punti di cui al comma 10, l’eventuale variazione o perdita dei requisiti previsti si ritiene non si riverberi sulla validità della patente già rilasciata. A tal proposito, anche la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23/09/2024 conferma che “Il provvedimento di revoca della patente è adottato da questo Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.” Ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, la patente è soggetta a revoca qualora venga accertata, in sede di controllo successivo al rilascio, una dichiarazione non veritiera riguardo alla sussistenza di uno o più requisiti richiesti. Trascorso un periodo di dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo ha la facoltà di presentare una nuova richiesta di rilascio della patente. In aggiunta, il D.M. n. 132/2024 stabilisce che, in caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti, accertate in via definitiva in sede di controllo successivo al rilascio, l'Amministrazione procederà alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008. In conformità alla nuova disposizione dell'art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, qualora nei cantieri si verificassero infortuni con esito fatale o invalidante, in modo permanente e totale o parziale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è autorizzato ad adottare, a titolo cautelare, la sospensione della patente di cui al medesimo articolo per un periodo massimo di dodici mesi. Contro tale provvedimento di sospensione è possibile presentare ricorso secondo le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 14, comma 14. In merito a ciò, il D.M. n. 132/2024 introduce una disciplina specifica riguardo al provvedimento di sospensione, stabilendo in primo luogo che esso debba essere emanato dall'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente. Pertanto, il provvedimento deve essere rimesso al Direttore dell'Ispettorato dell'area metropolitana o all'Ispettorato territorialmente competente in base al luogo in cui si è verificato l'infortunio. Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, hanno la facoltà di richiedere un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento alla Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza sul Lavoro. I presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione della patente sono: - Infortuni con esito mortale o invalidante permanente, imputabili al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente almeno a titolo di colpa grave. - Accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, tenendo conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo dell'infortunio. - Nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento del datore di lavoro, del delegato o del dirigente. - Responsabilità diretta "almeno a titolo di colpa grave" di uno o più dei soggetti indicati, secondo il criterio del "più probabile che non". La durata della sospensione della patente, fino a un massimo di dodici mesi (art. 27, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008), è stabilita dall'Ispettorato tenendo conto della gravità dell'infortunio, della gravità delle violazioni in materia di salute e sicurezza e di eventuali recidive. Per determinare la durata della sospensione, è necessario considerare: - le conseguenze dell'infortunio; - la gravità delle violazioni accertate; - eventuali precedenti infortuni, con informazioni fornite dall'INAIL all'Ispettorato (D.M. n. 132/2024).