Con la risposta a interpello n. 212 del 27 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla conversione del premio di risultato in welfare aziendale. La legge di Stabilità 2016 ha previsto misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale. La normativa ha introdotto a regime una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10%, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili. I premi di risultato sono somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Anche laddove non fruiti non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente. Il dipendente ha così un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, gli si riconosce anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura. La legge di Bilancio 2017 ha introdotto misure di particolare favore nelle ipotesi in cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare o a casse aventi esclusivamente fini assistenziali o sotto forma di assegnazione di azioni, prevedendo che tali erogazioni in natura non concorrano alla determinazione del reddito di lavoro dipendente anche se effettuate in misura superiore ai limiti previsti dalle disposizioni e, in caso di assegnazione di azioni, senza rispettare le condizioni ivi stabilite. Momento rilevante Quanto all’individuazione del momento rilevante ai fini del rispetto del limite di 3.000 euro, l’Agenzia ha precisato che nell’ipotesi di conversione del premio di risultato, il valore del benefit rileverà nel periodo d’imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione del premio di risultato. Momento di percezione Per quanto concerne, invece, il momento di percezione dei benefit sostitutivi del premio di risultato, o del rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni ai fini della loro non concorrenza al reddito, l’Amministrazione Finanziaria ha più volte precisato che, in base al principio di cassa che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore. Nello specifico i servizi welfare si considerano percepiti dal dipendente, e conseguentemente esclusi dal reddito nel momento in cui quest’ultimo effettua la scelta del servizio welfare tramite la piattaforma, indipendentemente quindi dal successivo momento in cui il servizio venga utilizzato o il rimborso erogato, o il datore di lavoro provveda al versamento dei contributi al fondo di previdenza o alla cassa sanitaria.