Con la circolare n. 9/E del 2 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni sulle nuove misure di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti tributari. Il documento di prassi analizza, anche attraverso degli esempi, le novità disposte dal decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale (legge n. 111/2023). Nello specifico, il documento delle Entrate segue la circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 con cui sono state già illustrate le misure in materia di dichiarazioni fiscali. L’esame delle nuove misure di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari è suddiviso in quattro distinti paragrafi, dedicati alle semplificazioni relative a: - pagamento dei tributi, - razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, - potenziamento dei servizi digitali, - periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti. Semplificazione dei pagamenti tributari La prima parte della circolare è dedicata ai pagamenti tributari. L’art. 8 del decreto Adempimenti, infatti, apporta delle modifiche alla previsione di cui all’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, che conferisce a tutti i contribuenti, soggetti titolari e non titolari di partita IVA e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell’acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate. Di conseguenza tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, possono avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento. Come evidenziato dalle Entrate, rileva la compilazione, all’interno del modello di versamento unificato F24, degli appositi campi concernenti la “rateazione”, ove indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto. Le rate mensili - di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi - sono versate da tutti i contribuenti entro il giorno 16 di ciascun mese, purché il piano di rateazione si completi entro il giorno 16 del mese di dicembre relativo all’anno di presentazione della dichiarazione o denuncia da cui emerge il debito. Per effetto della novella, pertanto, il contribuente che intende rateizzare i versamenti: - determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre; - suddivide l’importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare; - versa la prima rata, senza interessi, alle scadenze previste dall’art. 17, D.P.R. n. 435/2001; - versa le successive rate, maggiorate degli interessi, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre. Il decreto Adempimenti introduce inoltre la possibilità per i titolari di partita IVA di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. Infatti, per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, viene previsto l’innalzamento a 100 euro - in luogo del previgente limite di 25,82 euro - dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta che deve essere versato. Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente. La novella normativa prevede, inoltre, che il versamento dell’IVA, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento. In tal modo, il legislatore, ferme restando le ordinarie scadenze di versamento dell’IVA, ha inteso individuare un termine ultimo entro il quale gli importi dovuti devono comunque essere versati. Tra l’altro occorre sottolineare che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è, infatti, comunque effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo, indipendentemente dal suo ammontare. Le novità, analizzate dalla circolare, riguardano anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Il decreto Adempimenti prevede infatti l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma PagoPA in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24 e la possibilità, per il contribuente o per l’intermediario autorizzato, di disporre in via preventiva, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future. Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie La seconda parte della circolare n. 9/E/2024 è dedicata alla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie. La circolare si sofferma, tra l’altro, sulla dichiarazione circa il luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dalla legge. Secondo quanto previsto dalla normativa qualora si registrino variazioni in merito al luogo di conservazione o al soggetto cui sono affidati i predetti registri e documenti (“depositario”), il contribuente soggetto passivo IVA deve comunicare tali variazioni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente entro trenta giorni. La novella integra ora la fattispecie, prevedendo che anche il depositario - in caso di inerzia del contribuente - sia legittimato a comunicare all’Agenzia delle Entrate il recesso dal proprio incarico evitando ad esempio che, in caso di controllo, gli organi verificatori si rechino presso un depositario in sostanza ormai cessato, e consentendo, altresì, a quest’ultimo di liberarsi, anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente. Sempre in tema di semplificazioni, l’art. 12, D.Lgs. n. 1/2024 stabilisce che l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati riguardanti le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2024 avvenga con cadenza semestrale. Potenziamento dei servizi online La circolare esamina le disposizioni del decreto Adempimenti che prevedono sia l’avvio di nuovi servizi digitali sia il potenziamento di quelli già attivi con l’obiettivo di semplificare ulteriormente l’interazione con i cittadini. L’art. 21 del decreto Adempimenti interviene sulla procedura di conferimento delle deleghe nei confronti degli intermediari, al fine di abilitare gli intermediari stessi alla fruizione dei servizi on line offerti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. A tal fine, viene uniformata la procedura di conferimento della delega; per cui sarà, pertanto, possibile, per i contribuenti, delegare gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un’unica operazione. Inoltre, si prevede la necessità che il contribuente individui puntualmente i servizi per i quali intende conferire la delega e si fissa un termine unico di scadenza - il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita - per l’utilizzo, da parte degli intermediari e nell’interesse del contribuente, dei servizi da quest’ultimo delegati, salvo revoca espresso. Gli intermediari designati sono tenuti a comunicare, con modalità esclusivamente telematica, la rinuncia alla delega agli stessi conferita. In questo caso si attende un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’individuazione delle modalità di attuazione delle previsioni introdotte in materia di modello unico di delega. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, inoltre, saranno messi a disposizione servizi digitali per potenziare i canali di assistenza a distanza, per consentire la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati e lo scambio di documentazione tra contribuenti e uffici dell’Agenzia. Sarà inoltre ampliato il ventaglio di atti e comunicazioni a disposizione dei contribuenti all’interno del cassetto fiscale. Il decreto Adempimenti rinvia la regolamentazione tecnica e amministrativa per la messa a disposizione, l’accesso e l’utilizzo dei servizi ai contribuenti, ovvero agli intermediari da loro appositamente delegati, a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, da emanare previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nell’ambito della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software, il decreto Adempimenti tributari consente l’implementazione di soluzioni software che possono essere installate su un qualsiasi dispositivo (come quelli più evoluti di pagamento elettronico, denominati “SmartPOS”) e che siano in grado di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti L’ultima parte della circolare n. 9/E/2024 è dedicata all’esame della disciplina della sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti. Secondo quanto previsto dal decreto Adempimenti tributari, l’Agenzia delle Entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno: - dal 1° agosto al 31 agosto; - dal 1° dicembre al 31 dicembre. Tra gli atti interessati dalla novità rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo. A titolo esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che possano costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza: - le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute; - l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p.; - l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo. La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto - 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, ciò comporta che, qualora l’Ufficio, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto - 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo, il termine di 30 giorni, previsto dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997 per il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione, inizierà a decorrere, per effetto della sospensione di cui all’art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/2016, a partire dal 5 settembre e non dalla data di ricezione della stessa.