La legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 13) ha disposto che - a decorrere dal 1° gennaio 2019 - ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con l'aliquota del 15%, salva l’opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari. Attenzione Il Testo unico in materia di istruzione stabilisce che al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Peraltro, i docenti che svolgono lezioni private devono informare il dirigente scolastico, al quale va altresì comunicato il nome degli studenti e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico può vietare lo svolgimento di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto (art. 508, D.Lgs n. 297/1994). Compensi percepiti: rilevanza fiscale e ai fini ISEE Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) in quanto, in mancanza di una previsione normativa che ne escluda espressamente la rilevanza, restano applicabili le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva. Termini di versamento dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva è versata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alla cui disciplina, altresì, si rinvia per quanto concerne la regolamentazione della liquidazione, dell'accertamento, della riscossione, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso afferenti alla medesima imposizione sostitutiva. Opzione per la tassazione ordinaria Rimane ferma la possibilità per il contribuente di far concorrere i suddetti compensi alla formazione del reddito complessivo, sulla base dell’esercizio di una specifica opzione le cui modalità sono stabilite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con l’approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi. In particolare, occorre indicare al rigo RL15, colonna 1 “altri dati”: - il codice 6 per indicare i compensi per attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui gli stessi optano per la tassazione ordinaria; - il codice 7 per indicare i compensi per attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui gli stessi optano per la tassazione ordinaria, percepiti in euro a Campione d’Italia. Codici tributo per versare l’imposta sostitutiva Per il versamento in acconto e a saldo dell’imposta sostitutiva si applicano le disposizioni in materia di versamento in acconto e a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24, con risoluzione n. 43/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo: - 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - art. 1, c. 13, legge n. 145/2018; - 1855 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 1, c. 13, legge n. 145/2018; - 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - art. 1, c. 13, legge n. 145/2018. In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Il codice tributo “1856” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. Per i codici tributo 1854 e 1856, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.