Con il messaggio n. 1816 del 13 maggio 2024, l'INPS ha fornito chiarimenti in tema di Assegno di inclusione e verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza. Ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Assegno di inclusione, l’INPS verifica le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande di Assegno di inclusione, presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni. Per le certificazioni di svantaggio rilasciate dal Comune, o per le attestazioni relative all'inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni, delle quali sia stato auto-dichiarato il possesso, si prevede che l’INPS comunichi tempestivamente al Comune indicato dal richiedente le dichiarazioni da verificare mediante la Piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (GePI) gestita dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L'esito delle verifiche è comunicato dal Comune all'INPS attraverso la medesima Piattaforma entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. In assenza di tale comunicazione, la richiesta è accolta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023. Con riferimento alle certificazioni di svantaggio diverse da quelle di cui al comma 7 dell’articolo 4 del D.M. n. 154/2023, e non disponibili sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) o negli archivi dell'Istituto, in fase di prima applicazione, l'Amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio, è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l'inserimento nel programma di cura e assistenza. La predetta attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta di notifica da parte dell’INPS, dalle competenti Amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso disponibile dall’Istituto. In assenza di tale attestazione, la richiesta è accolta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023. A tale ultimo riguardo, l'INPS ha rilasciato un apposito servizio WEB, presente nel portale istituzionale e denominato “Validazione delle certificazioni ADI”, attraverso il quale l’Amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione indicata nella domanda di ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e l’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della medesima domanda di ADI. Nel servizio reso disponibile in fase di prima applicazione alle Strutture sanitarie, i codici fiscali da verificare sono resi disponibili alle ASL indicate dallo stesso richiedente nella domanda di ADI e consultabili dagli operatori ASL profilati per l’accesso al servizio. Esito dei controlli e pagamenti Per le domande di ADI nelle quali sia stata dichiarata la presenza di un componente adulto che non sia disabile o con età pari o superiore a 60 anni, dal mese di febbraio 2024, l'INPS ha proceduto a inviare ai Comuni per il tramite della piattaforma GePI, e a mettere a disposizione delle ASL attraverso il servizio dedicato, i codici fiscali interessati per le necessarie verifiche. Nel caso di conferma da parte delle Amministrazioni sopra indicate della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza e di esito positivo dell’istruttoria relativamente alle verifiche sugli altri requisiti di accesso alla misura, le domande sono state progressivamente accolte e poste in pagamento. L’esito del controllo sulla condizione di svantaggio e sull’inserimento nel programma di cura e assistenza sarà consultabile, con i prossimi rilasci, direttamente dal cittadino nella procedura ADI disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, e dagli operatori di Sede nella specifica procedura presente sul portale intranet dell’Istituto. A decorrere dalla mensilità di aprile 2024, inoltre, sono state poste in pagamento le domande di ADI per le quali non sia stato comunicato all’INPS, da parte delle Amministrazioni interessate, l’esito delle verifiche della condizione di svantaggio e dell’inserimento in un programma di cura e assistenza entro i sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’Istituto e la cui istruttoria abbia avuto esito positivo. I pagamenti vengono disposti seguendo le seguenti scadenze: il giorno 15 del mese per i primi pagamenti e il 27 del mese per i rinnovi con la possibilità di uno o due giorni di anticipazione o scorrimento in concomitanza di giorni festivi. Servizio di “Validazione delle certificazioni ADI” Con riferimento al servizio di “Validazione delle certificazioni ADI” rilasciato per gli operatori delle ASL, si ricorda che l’operatore della Struttura sanitaria, accedendo al servizio, deve verificare e attestare se le indicazioni riportate (estremi del protocollo della certificazione della condizione di svantaggio, Amministrazione che l’ha rilasciata, inserimento nel programma di cura e assistenza e relativa durata) siano “Valide” o “Non Valide”. Il servizio WEB mette a disposizione dell’operatore della Struttura sanitaria abilitato la lista delle richieste da validare. Le richieste possono essere riferite, alternativamente, alla verifica della sola condizione di svantaggio o dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza oppure a entrambe. Infatti, in relazione alla condizione di svantaggio, è possibile che il successivo inserimento nel programma di cura e assistenza sia gestito dalla medesima o da altra Struttura sanitaria o sia demandata ai servizi sociali o ad altra Amministrazione. Quindi, ogni Struttura competente deve validare la condizione di svantaggio e/o l’inserimento nel programma di cura e assistenza per quanto di pertinenza. Il servizio di “Validazione delle certificazioni ADI”, al momento, è riservato agli operatori delle ASL abilitati. Pertanto, presso ogni Struttura sanitaria è opportuno individuare uno o più operatori dedicati a tale servizio di validazione.