In materia di esenzione IMU riferito al settore agricolo le misure di favore che implicano il mancato versamento dell’imposta possono essere estese anche a società agricole di capitali, sempre che si tratti di una società che abbia i requisiti dell’imprenditoria agricola professionale, ovvero, se, oltre ad avere da statuto come oggetto sociale esclusivo l’esercizio delle attività specifiche del settore agricolo, abbia almeno un amministratore che possieda i requisiti necessari per la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6346 dell'8 marzo 2024. IL FATTO Una società cooperativa proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale avverso un avviso di accertamento in rettifica relativo all’ICI per l’anno 2005, a seguito di omessi o insufficienti versamenti, deducendo di aver diritto all’esonero dall’imposta trattandosi di fondo utilizzato per l’attività agricola. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, affermando che l’agevolazione non si applicava ai fabbricati dediti al turismo rurale. Sull’appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale rigettava il gravame, affermando che, essendo stato l’immobile in esame oggetto di dissequestro, non poteva trovare applicazione la normativa speciale invocata dalla società e che le agevolazioni previste dall’art. 9 del d.lgs. n. 504/1992 si applicavano unicamente agli imprenditori agricoli individuali, e non anche alle società cooperative a responsabilità limitata che svolgevano attività agricola. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della CTR per non avere considerato che, in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all’imposta, e per avere affermato che, in tema di ICI, le agevolazioni previste dall’art. 9 d.lgs. n. 504/1992 per gli “imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale” si applicano unicamente agli imprenditori agricoli individuali, e non anche alle società cooperative a responsabilità limitata che svolgono attività agricola. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della società. La giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. U., sentenza n. 18565 del 21/08/2009), dopo aver preso atto della mutata normativa sul tema, è ormai orientata nel senso di ritenere che, in tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. L’orientamento può dirsi ormai consolidato: Cass., Sez. 5, ordinanza n. 20001 del 30/09/2011 (ha escluso che i fabbricati di pertinenza di cooperativa agricola siano automaticamente da ritenersi rurali, e dunque esclusi dal campo di applicazione dell'ICI, occorrendo a tal fine l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria - A/6 o D/10 -); Cass., Sez. 5, sentenza n. 19872 del 14/11/2012; Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 422 del 10/01/2014; Cass., Sez. 5, sentenza n. 5167 del 05/03/2014 (ha escluso che fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività agrituristica siano, per ciò solo, da ritenersi rurali, e dunque esclusi dal campo di applicazione dell'ICI, essendo a tal fine rilevante l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria - A/6 o D/10 -); Cass., Sez. 5, sentenza n. 16737 del 12/08/2015 (in una fattispecie in materia di fabbricato utilizzato per la manipolazione e per la trasformazione di prodotti agricoli conferiti dai soci di una società cooperativa); Cass., Sez. 5, sentenza n. 7930 del 20/04/2016; Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 11588 del 11/05/2017 [secondo cui, in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite, per cui l'immobile iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all'imposta, ai sensi degli artt. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2009) e 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, ove esso sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento, fermo restando, invece, che se il fabbricato non risulti iscritto in catasto ed il contribuente agisca per ottenere il rimborso dell'imposta, l'accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti ex art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 133 del 1994)]; Cass., Sez. 5, sentenza n. 5769 del 09/03/2018 (per la quale è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell'immobile all'attività agricola); Cass., Sez. 5, sentenza n. 11415 del 30/04/2019. Ciò non esclude che il fabbricato di una società cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, sia utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci, abbia le caratteristiche di ruralità di cui all'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133 e non sia, quindi, soggetto ad imposta, in quanto l'art. 23, comma 1-bis, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, interpretando autenticamente l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - contenente la definizione di fabbricato rilevante ai fini dell'applicazione dell'ICI - stabilisce che detto articolo va inteso nel senso che non si considerano tali le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, aventi i requisiti di ruralità di cui al predetto art. 9 (Cass., Sez. 5, sentenza n. 24299 del 18/11/2009). A tal punto che le Sezioni Unite già in precedenza menzionate (Cass. n. 18565 del 2009) hanno chiarito che l'applicabilità dell'esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dell'art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni nella l. n. 14 del 2009, e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, è subordinata, per i fabbricati non iscritti in catasto, all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l'onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Del resto, l’art. 10, comma 1, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (con disposizione non avente carattere retroattivo), ha aggiunto all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, il seguente comma: "Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre: [...] b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;”. Ciò è avvenuto a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (I sezione) 18 dicembre 1986, in causa n. 312/85, secondo cui dalla nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, prevista dalla direttiva n. 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, non possono escludersi alcune persone giuridiche per il solo motivo della forma giuridica. In quest’ottica, Cass., Sez. 5, sentenza n. 13300 del 15/05/2023 ha ulteriormente precisato che, in tema di ICI, le agevolazioni di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola, si applicano anche alle società di capitali, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, a condizione che detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ovvero se, oltre ad avere da statuto come oggetto sociale esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art. 2935 c.c., abbia almeno un amministratore che possieda i requisiti necessari per la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Nel caso di specie, da un lato, risulta ex actis che all’immobile in esame era stata attribuita la categoria catastale D/10 e, dall’altro lato, era incontestato che il Comune non avesse mai impugnato la detta attribuzione. Ne consegue l'accoglimento del ricorso.