Arriva la conferma su una norma, contenuta nel decreto di riforma che ha introdotto il concordato preventivo biennale, che aveva suscitato non pochi dubbi. Si tratta dell’eccezione, prevista per il 2024, anno del debutto del concordato, riguardante i termini di versamento delle imposte (saldo e primo acconto) derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP per i soggetti che rientrano nel campo di applicazione degli ISA. infatti, costoro possono effettuare il versamento del saldo e del primo acconto (in unica soluzione o come prima rata) entro il 31 luglio 2024 senza applicare la maggiorazione dello 0,40%, anziché entro il 30 giugno (o meglio 1° luglio in quanto il 30 giugno cade di domenica) come previsto per la generalità dei contribuenti. Ebbene, per questi contribuenti era sorto il dubbio se si poteva fruire dell’ulteriore slittamento di 30 giorni, applicando la maggiorazione. A chiarire che ciò è possibile, ci pensa il Governo con l’approvazione di una specifica norma durante il Consiglio dei Ministri che si è svolto il 20 giugno 2024. Inoltre, sempre durante questa seduta, per chi aderisce al concordato preventivo biennale, sono cambiate le regole di calcolo degli acconti d’imposta dovuti per il 2024. Ma andiamo con ordine ed iniziamo dalla conferma dello slittamento. Le scadenze per i versamenti dei soggetti ISA Come appena accennato, per il 2024, con il debutto del concordato preventivo biennale, trattandosi del primo anno di applicazione di questo istituto, è stata prevista una disciplina particolare per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione. Costoro possono effettuare il versamento del saldo e del primo acconto (in unica soluzione o come prima rata) entro il 31 luglio 2024 senza applicare la maggiorazione dello 0,40%. Tale regola si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, anche a quelli che adottano il regime forfetario o quello di vantaggio, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese tassate per trasparenza (art. 5, 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986). La norma (art. 37 D.Lgs. n. 13/2024) non dice nulla a proposito della possibilità, per questi soggetti, di versare entro 30 giorni (quindi entro il 30 agosto 2024) con la maggiorazione dello 0,40%. Essendo questa una regola di carattere generale, si presumeva che fosse applicabile anche nel caso in oggetto ma non c’erano conferme ufficiali per cui restava un piccolo margine di incertezza. Come già detto, a spazzare via ogni ulteriore dubbio ci ha pensato il Governo con l’approvazione di una specifica norma. Il calcolo delle rate Alla luce di questo importante chiarimento, cambiano anche i calcoli per chi sceglie la strada della rateazione che, così come già previsto in passato, consiste nell’applicazione di un tasso di interesse del 4% su base annua. Pertanto, la situazione che si prospetta è la seguente: a) versamento entro il 31 luglio 2024: - 1° rata: entro il 31 luglio 2024; - 2° rata: entro il 20 agosto 2024 con interesse dello 0,18% - 3° rata: entro il 16 settembre 2024 con interesse dello 0,51%; - 4° rata: entro il 16 ottobre 2024 con interesse dello 0,84%; - 5° rata: entro il 18 novembre 2024 con interesse dell’1,17%; - 6° rata: entro il 16 dicembre 2024 con interesse dell’1,50%. b) versamento entro il 30 agosto 2024 con importo maggiorato dello 0,40%: - 1° rata: entro il 30 agosto 2024; - 2° rata: entro il 16 settembre 2024 con interesse dello 0,33% - 3° rata: entro il 16 ottobre 2024 con interesse dello 0,66%; - 4° rata: entro il 18 novembre 2024 con interesse dello 0,99%; - 5° rata: entro il 16 dicembre 2024 con interesse dell’1,32%. Calcolo degli acconti per chi aderisce al concordato preventivo biennale Ci sono anche importanti novità per il calcolo degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP per chi aderisce al concordato preventivo biennale. La norma in questione è l’art. 20 del D.Lgs. n. 13/2024 in base al quale per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato (quindi nello specifico, per il 2024), se l'acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Si interviene su questo meccanismo di calcolo che aveva suscitato qualche perplessità applicativa in quanto costringe ad elaborare una ulteriore dichiarazione con i dati concordati. Seppure confermato come metodo residuale, nella bozza del decreto entrato in Consiglio dei Ministri, dovrebbe essere previsto che se l’acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, viene disposto che se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 15% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato in base alle regole previste per il concordato. La percentuale di maggiorazione dovrebbe essere pari al 3% se si tratta dell’acconto IRAP.