La realizzazione "ex novo" di un intervento edilizio su una "strada urbana di scorrimento" di "tipo D", come definita dall'articolo 2 del Nuovo Codice della strada, rientra tra le "opere di urbanizzazione primaria" che possono beneficiare dell'aliquota Iva ridotta del 10 per cento prevista dal combinato disposto di cui ai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 80 del 25 marzo 2024. In base a quanto previsto dal numero 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, l'aliquota Iva ridotta, nella misura del 10 per cento, trova applicazione, tra l'altro, per le «opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865». La legge n. 847 del 1964, a cui fa espresso riferimento il citato numero 127-quinquies), come integrata dall'articolo 44 della legge n. 865 del 1971, individua ed elenca le varie opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie. In base all'articolo 4, comma 1, lettera a), della citata legge n. 847 del 1964, rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria (alle quali si applica la aliquota Iva ridotta) le «strade residenziali». Il medesimo elenco di opere di urbanizzazione è ora contenuto nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia edilizia", il quale all'articolo 16 [che disciplina il contributo per il rilascio del permesso di costruire, richiamando al riguardo, tra le altre, la legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cd. legge Bucalossi), la legge 5 agosto 1978, n. 457, la legge 29 settembre 1964, n. 847 e la legge 22 ottobre 1971, n. 865] comma 7 prevede che «gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato». Il successivo numero 127-septies) della Tabella A, parte III, stabilisce, inoltre, l'aliquota agevolata del 10 per cento per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies». Come chiarito con risoluzione 17 novembre 1994, n. 139, che richiama la circolare 17 aprile 1981, n. 14, per opere di urbanizzazione si intendono quelle che, a prescindere dal soggetto che le realizza (pubblico o privato), sono costruite nell'ambito o in funzione di zone urbanizzate o da urbanizzare; pertanto, è opera di urbanizzazione primaria la strada realizzata in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo. È stato, inoltre, precisato (cfr. risoluzioni 3 novembre 1981, n. 332592, 17 novembre 1994, n. 139 e 19 maggio 2008, n. 202/E) che tra le strade realizzate in funzione di un centro abitato non possono essere ricondotte né le strade statali o provinciali di grande comunicazione, né quelle interpoderali, ma solo le strade che attraversano e sono al servizio dei centri abitati, la cui concreta individuazione rientra nella competenza dei Comuni che, con gli strumenti urbanistici generali ovvero con i piani particolareggiati, stabiliscono l'ubicazione degli insediamenti residenziali. Sul tema, va richiamata, inoltre, la circolare 24 ottobre 1990, n. 69/E a commento del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, con il quale è stato stabilito che l'aliquota Iva agevolata «relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano». Come chiarito nel citato documento di prassi, con tale disposizione il legislatore ha inteso ricomprendere nel regime agevolato tutte le opere elencate nell'articolo 4 della legge n. 847 del 1964, benché non siano effettuate nell'ambito urbano "stricto sensu", ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano. Pertanto, rientrano tra le opere agevolabili le strade comunali che attraversano un centro industriale, ovvero quella che unisce una frazione al centro cittadino. Infine, con la citata risoluzione n. 202/E del 2008 è stato evidenziato che nel concetto di costruzione rientra la realizzazione "ex novo" di un'opera edilizia, mentre le semplici migliorie o modifiche dell'opera stessa non rientrano tra gli interventi che possono beneficiare dell'aliquota Iva ridotta. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, quindi, deve trattarsi di opera di nuova realizzazione, realizzata in funzione di un centro abitato o comunque posta al servizio di un tessuto urbano nel senso illustrato.