Piloti e indennità di volo: esenzione al 50 per cento. La disposizione di cui all'art. 51, comma 6 del Tuir, va interpretata nel senso che essa si riferisce alle indennità ed alle maggiorazioni ricollegate all'attività di volo o di navigazione, siano esse svolte da piloti militari che civili, corrisposte in costanza di servizio, per cui - pur essendo le stesse indennità riferite alla pregressa attività in parola - la relativa parziale esenzione nella misura del 50 per cento non potrà essere riconosciuta a quanto corrisposto invece a titolo di trattamento di quiescenza, anche laddove le relative somme siano calcolate tenendo conto delle suddette indennità e maggiorazioni. Questo, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6680 del 6 marzo 2023 in cui era stato coinvolto un pilota di aeronautica civile, il quale riteneva che per il proprio trattamento di quiescenza dovesse trovare applicazione l'esenzione del 50 per cento prevista dall'articolo 51, comma 6 del Tuir per le indennità di navigazione e di volo. Bene, la suprema corte ha ricordato che l'indennità di volo percepita dal personale di volo e ricollegata al servizio a bordo degli aeromobili da questi fornito gode di una esenzione del 50 per cento. Esenzione giustificata per la particolarità del lavoro svolto a bordo degli aeromobili ed avente natura risarcitoria del rischio di volo. In sostanza, con la corresponsione di tali indennità si intende dare ristoro a quei lavoratori che si trovano in una particolare condizione di disagio dovuta alle continue trasferte che devono sostenere, in relazione anche al rischio che accompagna tali trasferte. Tale esenzione, prevista e disciplinata dall'articolo 51, comma 6 del Tuir non può essere ricondotta alle somme corrisposte a titolo di trattamento di quiescenza trattandosi di norma di “stretta interpretazione” con la conseguenza che “[n]el caso in cui l'erogazione [dell'indennità di volo] sia scollegata da un servizio a bordo viene meno la ragione giuridica della esenzione e la somma diventa totalmente tassabile come retribuzione”. Si veda, sul punto, anche quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria con risoluzione n. 11/E del 15 gennaio 2008.