La legge di Bilancio 2024 ha fissato a 1.000 euro (2.000 per i dipendenti con figli a carico) la soglia sotto la quale i fringe benefit non sono imponibili ai fini IRPEF (e ai fini previdenziali). La norma prevede inoltre che non concorrono a formare il reddito, entro il medesimo limite complessivo, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Chi Titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51 TUIR (dipendenti a tempo determinato o indeterminato, in part time, full time o smart working, apprendisti, stagisti, lavoratori a progetto). I fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam (circolare 4 novembre 2022, n. 35/E, par. 1). Cosa Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. L’art. 51, comma 2, TUIR prevede che talune prestazioni di servizi o somme erogate per determinate finalità non concorrono a formare il reddito. Il comma 3 della stessa disposizione sancisce che ai fini della determinazione in denaro dei valori dei beni e servizi attribuiti ai dipendenti, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9 (il comma 4 prevede disposizioni specifiche per talune prestazioni, come la messa a disposizione di autoveicoli aziendali, concessione di prestiti, fabbricati concessi in uso, trasporti ferroviari). In ogni caso, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro. Il superamento di tale importo implica l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite. Per il periodo d'imposta 2024, il limite al di sotto del quale è prevista la irrilevanza reddituale dei beni ceduti e dei servizi prestati è innalzato a 1.000 euro. Inoltre, entro tale importo, non costituiscono reddito le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli “a carico”, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati. Si considerano figli fiscalmente a carico quelli che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro (art. 12, comma 2, TUIR). L’incremento per i dipendenti con figli si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi e anche nel caso in cui i genitori si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato, in quanto il figlio è considerato comunque a carico di entrambi. Possono formare oggetto di detassazione, sempre entro il limite complessivo di 1.000 euro o 2000 euro per i dipendenti con figli a carico, anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento: - delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, - delle spese per l'affitto della prima casa, - per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Per quanto riguarda le utenze domestiche, la norma si applica agli immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese (circolare 4 novembre 2022, n. 35/E, par. 2.1). È possibile comprendere nel perimetro applicativo della norma anche le utenze per uso domestico intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. In tal caso, ovviamente, non potrà beneficiare dell’agevolazione il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute. Come Il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti e deve essere conservata in caso di eventuali controlli. Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente l'agevolazione in commento non è applicabile. La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d'imposta 2024, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2024. In caso di perdita del requisito necessario per il carico fiscale l’intero importo erogato a titolo di fringe benefit dovrà essere recuperato e sottoposto a tassazione. Per quanto riguarda le somme elargite per il pagamento di utente domestiche, il datore di lavoro deve acquisire e conservare la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51, comma 2 TUIR. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l'intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento. In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'art. 12 TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore. Le somme erogate dal datore di lavoro (nell'anno 2024 o entro il 12 gennaio 2025) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell'anno 2025 purché riguardino consumi effettuati nell'anno 2024. Quando L’art. 1, comma 16, della legge n. 213/2023 limita la nuova ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente "al periodo d'imposta 2024". Ne consegue che l'ammontare complessivo dei fringe benefit in esame deve tener conto anche di quelli erogati dal datore di lavoro già dall'inizio del periodo d'imposta 2024 (circolare 1° agosto 2023, n. 23, par. 3). Calcola il risparmio Il datore di lavoro, in alternativa all’incremento della retribuzione in denaro, può riconoscere al dipendente uno o più fringe benefit che per il dipendente si traducono in un incremento economico ma con possibile risparmio di tassazione (inoltre, entro i limiti previsti, i fringe benefit non sono soggetti a prelievo contributivo). Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché l’importo dei rimborsi riconosciuti ai dipendenti sono deducibili per il datore di lavoro, ad eccezione di specifiche casistiche (ad esempio, autoveicoli). Risparmio % Caso n. 1 Lavoratore senza figli a carico con reddito lordo di 27.000 euro. Nell’anno 2024 viene erogata a un dipendente la somma di 1.000 euro per il pagamento delle utenze domestiche dell'energia elettrica e del gas naturale. L’importo di 1.000 è totalmente esente da IRPEF e da contributi ed è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell’impresa. Netto al dipendente: 1.000 Risparmio IRES per il datore di lavoro: - soggetto IRES: 24% - impresa individuale, società di persone, professionista, associazione professionale: aliquota marginale applicabile sul reddito del datore di lavoro. Caso n. 2 Lavoratore senza figli a carico con reddito lordo di 27.000 euro. Nell’anno 2024 viene riconosciuto un emolumento aggiuntivo annuo allo stipendio di 1.000 euro. La somma è soggetta a IRPEF in capo al dipendente (più addizionali regionale e comunale e contributi previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro). IRPEF applicabile sull’emolumento: 23% dell’imponibile. Esempio (contributi a carico del lavoratore pari al 4%) = 1.000 - 40 (contributi) = 960 IRPEF = (960 x 23%) = 220,8 (oltre addizionali regionale e comunale) Netto al dipendente = (1.000 - 40 - 220,8) = 739,2 Inoltre, il datore di lavoro dovrà corrispondere gli oneri contributivi a suo carico. Caso n. 3 Lavoratore senza figli a carico. Nell’anno 2024 viene erogata a un dipendente la somma di 3.000 euro per il pagamento delle utenze domestiche dell'energia elettrica e del gas naturale. Poiché la somma è superiore al massimale di legge (1.000 euro) l’intero importo riconosciuto al dipendente è soggetto a tassazione fiscale e ai contributi previdenziali. Caso n. 4 Coniugi lavoratori con figlio a carico con reddito lordo, rispettivamente, di 53.000 euro e di 27.000 euro. Nell’anno 2024 viene erogata ad entrambi i dipendenti la somma di 2.000 euro per il pagamento delle utenze domestiche dell'energia elettrica e del gas naturale. Totale somma a livello familiare per il pagamento delle utenze: 4.000 euro L’importo di 2.000 euro ciascuno è totalmente esente da IRPEF e da contributi ed è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell’impresa. Netto a ciascun dipendente: 2.000 (totale familiare 4.000) Risparmio IRES per il datore di lavoro: - soggetto IRES: 24% - impresa individuale, società di persone, professionista, associazione professionale: aliquota marginale applicabile sul reddito del datore di lavoro. Caso n. 5 Coniugi lavoratori con figlio a carico con reddito lordo, rispettivamente, di 53.000 euro e di 27.000 euro. Nell’anno 2024 viene riconosciuto un emolumento annuo aggiuntivo allo stipendio di 2.000 euro ad entrambi i coniugi. La somma è soggetta a IRPEF in capo ai dipendenti (oltre alle addizionali regionale e comunale e ai contributi previdenziali a carico dei dipendenti e dei datori di lavoro). IRPEF applicabile sull’emolumento del coniuge 1 = 43% dell’imponibile (più addizionali regionale e comunale. IRPEF applicabile sull’emolumento del coniuge 2 = 23% dell’imponibile (più addizionali regionale e comunale). Esempio (contributi a carico del lavoratore pari al 4%) = 2.000 - 80 (contributi) = 1.920 IRPEF 1 = (1.920 x 43%) = 825,6 IRPEF 2 = (1.920 x 23%) = 441,6 Netto al dipendente 1 = (2.000 - 80 - 825,6) = 1.094,4 Netto al dipendente 2: (2.000 - 80 - 441,6) = 1.478,4 Totale netto familiare = 2.572,8 (pari al 64% del caso n. 4)