Rush finale per richiedere i contributi a fondo perduto per le PMI danneggiate dalla crisi in Ucraina. È fissato infatti al 30 novembre 2022, alle ore 12, il termine ultimo per la presentazione delle domande per il l’accesso all’agevolazione prevista dal decreto Aiuti (art. 18, D.L. n. 50/2022). Termini e modalità di presentazione delle istanze sono stati stabiliti con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 settembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022. Condizioni per presentare domanda Si ricorda che il contributo è destinato alle piccole e medie imprese (PMI), diverse da quelle agricole, che rispettano, cumulativamente, i seguenti requisiti: 1) hanno realizzato, negli ultimi 2 anni, operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale; 2) hanno subito nell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022 (corrispondente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti) un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021; 3) hanno avuto nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022 (corrispondente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti) un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini dell’ammissibilità, inoltre, le imprese richiedenti, alla data di presentazione della domanda devono: - avere sede legale oppure operativa in Italia e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese; - non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; - non essere destinatarie di sanzioni interdittive. Come presentare la domanda La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica esclusivamente tramite la piattaforma online di Invitalia. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza. L’accesso alla procedura informatica avviene mediante l’identificazione e l’autenticazione tramite SPID o Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza medesima. Come calcolare il contributo “teorico” ed effettivo L'importo “teorico” del contributo è calcolato applicando alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, le seguenti percentuali: - 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro; - 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021. Ogni impresa può beneficiare di un contributo massimo, attribuito nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti da Temporary Framework crisi Ucraina-Russia, di 400.000 euro. Il contributo che sarà effettivamente erogato dipenderà dall’ammontare complessivo dei contributi richiesti. Se, infatti, le risorse stanziate per la misura, pari a 120 milioni di euro, non dovessero risultare sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo tra le imprese aventi diritto. Come viene erogato il contributo L’erogazione del contributo sarà effettuata dal Ministero mediante accredito sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nell’istanza, previa verifica: - della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); - dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art. 48 bis, D.P.R. n. 602/1973, il cui primo comma impone alle amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, di verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo; - dell’assenza del soggetto beneficiario nell’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la “visura Deggendorf” rilasciata dal Registro Nazionale degli Aiuti.