Dopo l’approvazione, da parte del CNDCEC del nuovo Codice deontologico della professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in vigore dal 1° aprile 2024, arriva anche il nuovo Codice delle sanzioni che, con effetto dal 18 aprile 2024, recepisce le novità deontologiche. Infatti, a distanza di alcuni anni (il vecchio Codice risaliva al 2016), si è resa necessaria una revisione del corpus sanzionatorio non solo per renderlo più aderente al mutato contesto in cui operano i professionisti ma anche, e soprattutto, per tener conto delle tante novità introdotte nel Codice deontologico. Tra queste, ad esempio, è stata definita la sanzione da comminare ai professionisti che violano le norme sull’equo compenso, novità assoluta del nuovo Codice deontologico. Ma si è intervenuto anche sulle violazioni in tema di obbligo assicurativo, di pubblicità ed uso dei titoli professionali, di condotte fraudolente e di incompatibilità, giusto per citarne alcune. Quello delle sanzioni è un argomento tanto importante quanto delicato perché chi esercita una professione regolamentata è tenuto al rispetto della deontologia professionale e il venir meno di ciò comporta responsabilità sanzionatorie da parte del Consiglio di disciplina insediato in ogni Ordine territoriale. Da ricordare che sono soggetti a sanzione non solo gli iscritti che esercitano la professione ma anche, per quanto compatibili, gli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti e i tirocinanti. Di seguito, facciamo il punto sulle principali novità collegandole a quelle deontologiche già in vigore da alcune settimane prima. Equo compenso Una delle novità più importanti, che rappresenta un vero e proprio inedito, è la disciplina sull’equo compenso, applicabile a determinate attività, che recepisce quanto stabilito dalla legge 21 aprile 2023 n. 49. In sintesi, l’equo compenso riguarda i rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale svolta in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Inoltre, si applicano alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica, mentre non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. In linea generale, il Codice deontologico in questi casi obbliga il professionista a concordare con il cliente, in qualunque forma, un compenso per l’esercizio dell’attività professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale. Inoltre, sono stabiliti alcuni parametri per valutare se il compenso pattuito sia giusto, equo e proporzionato. Rimandando alla lettura dell’art. 25 del Codice deontologico l’approfondimento della materia, si segnala che, le violazioni dello stesso comportano l’applicazione della sanzione disciplinare della censura che è, sostanzialmente, una dichiarazione formale di biasimo. Pubblicità e uso del titolo professionale Per tutte le violazioni in tema di pubblicità e utilizzo del titolo professionale è prevista la censura. Si ricorda che, per quanto riguarda la pubblicità, il Codice deontologico prevede libertà di utilizzo di forme pubblicitarie informative, con ogni mezzo, aventi ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Però occorre rispettare alcune regole e, precisamente: - la pubblicità e la scelta dei mezzi e strumenti deve avere fine esclusivamente promozionale ed essere conforme al decoro e all’immagine della professione; - è vietata ogni forma di marketing “selvaggio” e di spam; - le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative, enfatizzanti, superlative o suggestive. Ogni informazione deve poter essere verificabile con elementi oggettivi; - nelle informazioni pubblicitarie non possono mai essere menzionati o indicati nominativi dei clienti o delle parti assistite, ancorché abbiano fornito il proprio consenso, e non possono mai essere promosse attività di altri soggetti. Per l’uso del titolo professionale, il Codice deontologico prevede che nell’esercizio della propria attività il professionista deve utilizzare il titolo professionale spettante in base all’ordinamento professionale vigente, rimandando, di fatto, al D.Lgs. n. 139/2005 qualsiasi dubbio in merito. Utilizzo dei social network Riguardo al delicato tema dell’uso dei social network, la sanzioni sono state inasprite: infatti, si passa dalla vecchia sanzione della censura a una sospensione fino ad un massimo di tre mesi. Su questo tema, il nuovo Codice deontologico, pur confermando che nell’esercizio del suo diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e del suo diritto di critica, costituzionalmente garantiti, stabilisce che ciascun professionista debba comportarsi, nei confronti degli organi della professione, con rispetto, correttezza e considerazione. Inoltre, nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, il professionista deve astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l’onorabilità delle istituzioni, anche di categoria, o comunque nuocere all’immagine e al decoro della professione e degli iscritti. Inoltre, viene previsto che il professionista: - non può usare, con qualsiasi modalità e strumento (quindi anche mediante l’utilizzo dei social network), espressioni sconvenienti, denigratorie e offensive, sia nello svolgimento dell’attività professionale, sia al di fuori dello svolgimento dell’attività professionale; - non deve screditare o svilire le attività e le prestazioni professionali dei colleghi, incluse quelle di carattere istituzionale o espletate in organismi istituzionali di categoria. Altre novità Il nuovo Codice delle sanzioni contiene anche altre novità. Tra queste si segnalano: - sospensione fino ad un anno nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità; - sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza assicurativa professionale; - censura per chi non comunica al cliente gli estremi della polizza sottoscritta; - sospensione fino a 3 mesi per il professionista che chiede o riceve da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi; - sospensione fino ad un anno per chi suggerisce comportamenti fraudolenti. Da segnalare, infine, che se si commettono più violazioni deontologiche contemporanee o che derivano dal medesimo fatto si applica la sanzione prevista per la violazione più grave.