Con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024, l'INPS ha fornito le istruzioni operative in merito all'elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024. In particolare, l’articolo 1, comma 179, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di Bilancio 2024), ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del D.lgs n. 151 del 26 marzo 2001, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", disponendo l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%). La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Destinatari Ai fini dell’individuazione della platea dei destinatari cui si rivolge la novella normativa in oggetto, si osserva che, avendo il legislatore modificato il solo articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.). Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) spetta solo al genitore lavoratore dipendente. Elevazione dell’indennità Si evidenzia che la citata modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2024 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro. Tale elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore. La citata normativa dispone che, per il solo anno 2024, spetta un’indennità all’80% della retribuzione anziché al 60%. L’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) dell’indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria. Si sottolinea, inoltre, che l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale. Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito: - un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore; - un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore; - sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale; - i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. Fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne: i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese; i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese. I periodi di congedo parentale in commento, sempre fino al limite di un mese, se fruiti, a partire dal 1° gennaio 2025, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono indennizzati al 60% della retribuzione anziché all’80%; i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del mese indennizzato all’80% e del mese indennizzato al 60%); i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria. In tale ultimo caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (cfr. l’articolo 34, comma 3, del T.U.). Decorrenza della nuova disposizione La previsione normativa della legge di Bilancio 2024 interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023. Ne consegue che il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001, oppure, di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo. Considerato, inoltre, che l’ulteriore mese di congedo parentale, indennizzato all’80% per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dall’anno 2025, spetta solo ai lavoratori dipendenti, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre (in quanto la legge di Bilancio 2024 si riferisce soltanto alla fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del T.U.), rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis, 28 e 31 del T.U. Modalità di presentazione della domanda La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali: - tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”; - tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); - tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. Modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens Di seguito vengono riportati i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens, riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali: “PG2”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”; “PG3”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”. Nella compilazione del flusso UniEmens deve essere valorizzata la causale dell’assenza sia nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> (procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità), sia nell’elemento <Giorno> con le informazioni utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto. In particolare, per l’evento contrassegnato dal codice “PG2” con fruizione in modalità oraria devono essere valorizzati nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento i seguenti sotto elementi: - elemento <Lavorato> = “S”, o “N” qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa; - elemento <TipoCoperturaGiorn> = “2”, o “1” qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo un permesso di altro tipo non retribuito; elemento <CodiceEventoGiorn> = “PG2”; - elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo); - elemento <EventoGiorn> / <InfoAggEvento> = “Codice fiscale del bambino” e <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”. Inoltre, sempre per l’evento contrassegnato dal codice “PG2” con fruizione in modalità oraria devono essere valorizzati i seguenti elementi: <TipoApplCongedoParOre> indicando la modalità di fruizione del congedo parentale a ore con il valore “C” in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva o, in assenza di tale regolamentazione, con il valore “N”; <MonteOreGiornEquivalente>da valorizzare in caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini la fruizione del congedo a ore (valore "C”); in tale evenienza deve essere indicato il numero di ore che compongono l’intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite. Il valore deve essere commisurato all’intera giornata se il lavoratore presta l’attività in regime di full time, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di part time. L’elemento <MonteOreGiornEquivalente> non ha valenza contributiva; in caso di assenza di contrattazione collettiva è sufficiente valorizzare l’elemento <TipoApplCongedoParOre>. Per l’evento contrassegnato dal codice “PG3” con fruizione in modalità giornaliera devono essere valorizzati nell’elemento <Giorno> i seguenti sottoelementi: - elemento <Lavorato> = “N”; - elemento <TipoCoperturaGiorn> = “1” o “2” (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro); - elemento <CodiceEventoGiorn> = “PG3”; - elemento <EventoGiorn> / <InfoAggEvento> = “Codice fiscale del bambino” e <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”. L’informazione, in caso di adozione o affidamento, deve essere esposta dalla data di ingresso in famiglia. Si evidenzia che nel caso di lavoratore del settore dello spettacolo e dello sport, per i nuovi eventi in parola, in luogo dell’elemento <Settimana> deve essere valorizzato l’elemento <Giorno>. Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria devono essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = “2” abbinato a <Lavorato> = “S”, sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = “2” abbinato a <Lavorato> = “N” se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione. Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane tipo “2” che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = “2” vengono esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, vale solo a integrare la retribuzione di quest’ultimo, utile ai fini della misura della prestazione; diversamente i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> = “1” abbinato a <Lavorato> = “N”; devono essere precisate nei vari campi (“L. n. 177/76”, “IIS”, “CA”, “13esima”) le quote analitiche di retribuzione corrispondenti al tempo lavorato; nei campi “L. n. 177/76”, “IIS”, “CA”, “13esima” della sottosezione <Figurativi> deve essere precisata la ripartizione della retribuzione persa già indicata in <DiffAccredito>. Ai fini del conguaglio del congedo in argomento, i datori di lavoro del settore privato devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale> / <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> di nuova istituzione “L330”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) di un mese fino al sesto anno di vita del bambino di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023”. Devono essere altresì valorizzati gli elementi sotto riportati: elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicando il codice fiscale del minore; attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> di <IdentMotivoUtilizzoCausale> = “CF_PERS_FIS”; elemento <AnnoMeseRif> indicando l’“AnnoMese” di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata; la competenza dell’elemento <AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di gennaio 2024; elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicando l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza. Si conferma che i codici evento “PG2”e “PG3” legati al codice conguaglio “L330” devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2024. Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, l'obbligo delle nuove codifiche decorre dai flussi UniEmens di competenza febbraio 2024 (cedolini di febbraio 2024 elaborati con gli eventi di competenza gennaio 2024). Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione. Per la restituzione della prestazione indennizzata nella misura del 30% della retribuzione già conguagliata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice già in uso “M047”. Tale sistemazione può essere effettuata sui flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024. I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda. Modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica Datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica I datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare i seguenti codici Tipo Servizio: “3W”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”; “3X”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”. I suddetti codici hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento come di seguito illustrato: “3W”: “PG2”; “3X”: “PG3”. Si ricorda che l’assenza deve essere dichiarata anche nei flussi trasmessi in relazione alle contribuzioni minori, in relazione ai lavoratori per cui il contributo IVS è versato alla Gestione pubblica. Nella compilazione del flusso “UniEmens/ListaPosPA”, i tipi servizio suddetti devono essere dichiarati nell’elemento “V1”, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8. Pubbliche Amministrazioni con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica Per i lavoratori delle pubbliche Amministrazioni iscritti alla Gestione pubblica, nulla è innovato in merito ai Tipi Servizio da utilizzare, che devono essere dichiarati nell’elemento “V1”, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare secondo le modalità in uso, avendo cura di esporre il dato relativo alla Retribuzione Virtuale ai Fini Pensionistici nella misura corrispondente alla percentuale prevista per il periodo di aspettativa, da considerare anche ai fini del corrispondente imponibile relativo alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e se presente a quella ENPDEP, da dichiarare nel suddetto elemento. Istruzioni fiscali In relazione al regime fiscale da applicare, in osservanza alle disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), si rappresenta che detta indennità erogata, in sostituzione del reddito da lavoro dipendente, è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In tale caso l’Istituto effettua, se dovuto, il conguaglio fiscale di fine anno e rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale valida ai fini dichiarativi.