Il decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), ha modificato in modo significativo le disposizioni sulla verifica di congruità della manodopera negli appalti in edilizia, introdotte di recente dal decreto PNRR (D.L. n. 19/2024, convertito in Legge n. 56/2024). Le novità prevedono una stretta sia per i cantieri pubblici che privati e individuano anche i committenti privati tra i destinatari delle sanzioni. Le novità del decreto Coesione L’art. 28 del decreto Coesione, modificando le recenti disposizioni introdotte dal decreto PNRR, ha previsto che nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. Come noto, la verifica di congruità è un meccanismo finalizzato al contrasto del lavoro irregolare nei cantieri. La disposizione contenuta nel decreto Coesione apporta alcune rilevanti modifiche all’art. 29, commi da 10 a 12 del D.L. n. 19/2024 allo scopo di rafforzare la regolamentazione del settore, attribuendo anche ai committenti la responsabilità di verificare la congruità del costo della manodopera prima del pagamento del saldo finale. Prima di entrare nel merito delle novità, ricordiamo che l’obbligo di verifica della congruità è stato introdotto per garantire che i lavoratori ricevano una remunerazione adeguata e che le condizioni di lavoro rispettino le normative vigenti. Il controllo assicura che i costi della manodopera siano proporzionati alla complessità e al valore dell'opera, evitando sottostime o sovrastime dei costi dei lavori; inoltre, tale sistema mira a garantire la trasparenza e l'equità nei rapporti tra committenti, appaltatori e lavoratori, contribuendo a prevenire pratiche abusive, fenomeni di dumping o irregolarità nel settore edile. Verifica di congruità del costo della manodopera La congruità può essere definita come la misurazione della coerenza tra la manodopera utilizzata in un lavoro edile e l'entità e la tipologia dei lavori effettuati. Tale istituto è stato regolamentato dal D.M. n. 143/2021, in attuazione dell'art. 8, comma 10-bis, del D.L. n. 76/2020 e a più riprese integrato con accordi delle parti sociali. L’art. 29 del decreto PNRR ha introdotto numerose disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare nel settore degli appalti pubblici e privati. In particolare, nella sua versione originaria la norma prevedeva che il responsabile del progetto di realizzazione dei lavori edili, negli appalti pubblici (di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro), e il committente, negli appalti privati (di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro), prima di procedere al saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. Le disposizioni si applicano alle attività effettuate nel settore edile da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Le attività edili comprendono anche quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa appaltatrice, in relazione alle quali si applica la contrattazione collettiva del settore edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il nuovo decreto, a poche settimane dall’entrata in vigore del D.L. n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, interviene sulle soglie di verifica della congruità della manodopera sia per gli appalti privati che per quelli pubblici. Le novità sanciscono che nell'ambito degli appalti di realizzazione di lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto (negli appalti pubblici) e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori (negli appalti privati), sono tenuti a verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021. Per quanto riguarda le soglie per la dichiarazione di verifica della congruità, l’art. 28 del decreto Coesione interviene in due modi: - eliminazione della soglia minima nei lavori pubblici (il decreto ministeriale non prevede alcun limite di applicazione) - sostituzione della soglia prevista per i lavori privati con quella individuata dal medesimo decreto. Appalti pubblici Il nuovo art. 29 del D.L. n. 19/2024, rispetto alla versione precedente, al comma 11 ora prevede che negli appalti pubblici (qualsiasi appalto pubblico e non più quelli di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro), fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione è comunicato, altresì, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti nell’ambito del Codice degli appalti pubblici. Appalti privati Come anticipato, le maglie si stringono anche per gli appalti privati. Al comma 10 dell’art. 29 del D.L. n. 29/2024, tra le figure incaricate della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti privati, è stata aggiunta quella del direttore dei lavori, con la precisazione che in sua assenza, la responsabilità ricadrà sul committente. Le modifiche apportate al successivo comma 12, invece, dispongono che negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro (e non 500.000 euro come inizialmente previsto), il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 euro ad 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o del committente. Si abbassa, quindi, l’asticella del limite complessivo dei lavori e anche in questo caso si individua nella figura del direttore dei lavori (o del committente in sua assenza), il responsabile dell’acquisizione dell’attestazione di congruità nonché il destinatario della sanzione amministrativa. In altri termini, il saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Ciò significa che il committente, che solitamente coincide con il proprietario dell’immobile, deve ottenere dall’impresa di costruzioni l’attestazione riferita alla congruità del costo della manodopera anche per gli interventi edili da 70.000 euro. L’accertamento delle violazioni compete agli organi di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, anche sulla base di segnalazioni effettuate da enti pubblici e privati. Tabella di confronto Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare Testo D.L. n. 19/2024, convertito in legge n. 56/2024 Testo modificato dal D.L. n. 60/2024, art. 28. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso 10. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10 -bis , del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 10. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10 -bis , del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b) , del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. 12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.