È in scadenza il termine di trasmissione telematica del modello IVA 2024, per tutti i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale, adempimento principe tra quelli previsti dalla disciplina IVA e che interessa, in linea generale, tutti i contribuenti esercenti attività di impresa, arti e professioni, titolari di partita IVA, salvi i casi di esonero espressamente previsti (come i forfetari, per citare una categoria particolarmente nutrita). Quando e come presentare il modello IVA La dichiarazione annuale deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024, esclusivamente in via telematica da parte di tutti i soggetti obbligati, indipendentemente dalla natura giuridica (società, Ente, persona fisica) e dal volume d’affari realizzato. La trasmissione telematica può avvenire: - con invio diretto da parte del dichiarante; - tramite intermediari abilitati, ovvero soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato) o società del gruppo. In tema di intermediari, ricordiamo che non è stabilito alcun termine per la consegna della dichiarazione agli intermediari abilitati (o alla società del gruppo), incaricati della trasmissione telematica: tutte le volte che una norma di legge contenga un riferimento al termine di presentazione della dichiarazione, occorre fare riferimento al termine stabilito per l’effettuazione della trasmissione telematica. Invece, se una dichiarazione è consegnata al soggetto incaricato della trasmissione telematica oltre il termine di scadenza, la trasmissione dovrà avvenire entro un mese dalla data dell’impegno alla trasmissione. Dichiarazione tardiva A tal proposito, le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza si considerano valide a tutti gli effetti, fatta salva l’applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro per il ritardo (riducibile secondo le disposizioni sul ravvedimento operoso), ex art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998 (espressamente richiamato dal successivo art. 8, comma 6, con riguardo alla dichiarazione IVA). In sostanza sono da considerarsi valide le cd. dichiarazioni tardive, cioè presentate oltre il 30 aprile, ma entro il 29 luglio 2024. Dichiarazione omessa Se poi, invece, le dichiarazioni vengono presentate con ritardo superiore a 90 giorni, esse si considerano omesse, pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti eventualmente dovuta, tenendo in debita considerazione che l’omissione non è regolarizzabile. Dichiarazione correttiva Salvo il caso della dichiarazione omessa, è possibile rettificare una dichiarazione validamente presentata. Si definisce dichiarazione correttiva nei termini quella presentata entro il termine di scadenza, per integrare o rettificare una dichiarazione già presentata. La dichiarazione correttiva, completa di tutte le sue parti, sostituisce completamente quella originaria e non comporta l’applicazione di sanzioni. Operativamente, deve essere barrata l’apposita casella nel frontespizio della dichiarazione. Dichiarazione integrativa Una volta scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare (in aumento o in diminuzione) la dichiarazione presentata trasmettendo una dichiarazione integrativa, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa; anche in questo caso, operativamente, si dovrà barrare l’apposita casella nel frontespizio. Vale la pena ricordare che la disciplina della dichiarazione integrativa, dettata dall’art. 8, commi da 6-bis a 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998, da qualche tempo ha unificato i termini per la presentazione, sia nel caso che esse siano a favore del contribuente piuttosto che a favore dell’Erario: il comma 6-bis stabilisce infatti che, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione delle disposizioni sul ravvedimento operoso, le dichiarazioni IVA possono essere integrate per correggere errori o omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di decadenza per l’accertamento. Le novità del modello IVA 2024 Ricordiamo di seguito le novità che interessano le dichiarazioni IVA relative all’anno 2023, come ricordate dalle istruzioni alla compilazione. Quadro VA Nella Sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Quadro VB Il quadro, previsto per consentire l’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, D.L. 13.8.2011, n. 138, è stato soppresso. Quadro VE Nella Sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%. Quadro VF Nella Sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5. In tale rigo vanno indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5%. Nella Sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9 riservato alle operazioni esenti (legge n. 178/2020). Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 9. Nella Sezione 3-B, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42. In tale rigo vanno indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5%. Quadro VL Nella Sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata. Quadro VO Nella Sezione 3, nel rigo VO 36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la Casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario. Quadro CS Il quadro, previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’art. 37. D.L. n. 21/2022, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi è stato soppresso.