Il Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 (in applicazione dei principi della legge delega del 2023) ha approvato in via definitiva il decreto legislativo relativo alla revisione del sistema sanzionatorio tributario che include, tra le altre cose, le nuove sanzioni per crediti inesistenti o non spettanti. Cosa prevede la riforma sul piano amministrativo e sul piano penale? Nuove definizioni di crediti inesistenti e non spettanti Le norme del decreto legislativo sulle sanzioni per reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000, art. 1) vengono integrate con le seguenti definizioni: a) crediti inesistenti: trattasi dei crediti per i quali: - mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificatamente indicati nella disciplina di riferimento; - i suddetti requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici. b) crediti non spettanti: trattasi dei crediti che: - sono fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento; - pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificatamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito; - sono utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza. Indebita compensazione non punibile Allo stesso decreto legislativo sui reati tributari viene aggiunta una causa di non punibilità per la fattispecie di indebita compensazione dei crediti (art. 10-quater). La suddetta fattispecie già prevede la condanna nei seguenti casi: a) compensazione di crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50.000 euro; b) compensazione di crediti non esistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Con la modifica normativa si prevede che il reato non è punibile quando, per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito. Nuove sanzioni amministrative Il decreto legislativo sulle sanzioni amministrative per violazioni tributarie (D.Lgs. n. 471/1997, art. 13) viene aggiornato in tema di crediti inesistenti/non spettanti anche per riflettere le modifiche di cui sopra. In primis, viene richiamata la definizione di crediti inesistenti/non spettanti di cui al decreto legislativo sui reati tributari. Pertanto, le nozioni sono ora allineate sul piano penale e sul piano amministrativo. Secondariamente, vengono previste le seguenti sanzioni: a) 25% del credito utilizzato in compensazione, qualora lo stesso sia non spettante. Tale sanzione si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse. La modifica della misura della sanzione (dal 30% al 25%) è in linea con l’equivalente riduzione per i casi di omesso versamento di imposta; b) 250 euro, quando il credito non spettante è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni: - gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza: - la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima; c) 70% del credito utilizzato in compensazione, qualora lo stesso sia inesistente; la misura precedente andava dal 100% al 200% del credito; d) dal 105% al 140% del credito utilizzato in compensazione, qualora lo stesso sia inesistente e i requisiti oggettivi e soggettivi sono stati oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici. Si fa presente come tale aggravio sul piano amministrativo non trova riflesso sul piano penale, laddove la fattispecie del credito inesistente è unica senza prevedere alcuna differenziazione per le rappresentazioni fraudolente, false o simulate. Il testo ante modifica qualificava come inesistente “il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, ai fini delle imposte sui redditi, e all’art. 54-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, ai fini dell’IVA". Pertanto, rispetto alla versione previgente, la nuova norma non prevede più il riferimento ai controlli automatizzati per legittimare l’inesistenza dei crediti di imposta utilizzati Esclusione dal cumulo giuridico In tema di cumulo giuridico (D.Lgs. n. 472/1997, art. 12), che prevede l’aumento della sanzione base per la violazione più grave dal quarto al doppio (anziché il cumulo materiale delle sanzioni), è ora esplicitamente previsto che: - per il concorso di violazioni (art. 12, comma 1), ossia chi commette, con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, il beneficio non sussiste quando le violazioni riguardano gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni; - per la continuazione della violazione (art. 12, comma 2), ossia chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, il beneficio non sussiste quando le violazioni riguardano gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni. Recupero crediti non spettanti Per completezza, si segnala che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973 in ambito accertamento era stato già modificato nel mese di febbraio 2024 e ora prevede che l’atto emesso a seguito del controllo degli importi a credito riportati nei modelli F24 per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti utilizzati (anche parzialmente) in compensazione, va notificato: - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di utilizzo, peri crediti non spettanti; - entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo, per crediti inesistenti. È prevista anche la possibilità di prestare acquiescenza alla sanzione pagando un terzo delle sanzioni applicate, ma il pagamento dovrà avvenire per intero, senza compensazione.