Il decreto Sanzioni, attuativo della delega fiscale (legge n. 111/2023) contiene importanti novità anche in tema di sanzioni amministrative tributarie, valorizzando in particolare la proporzionalità. La versione approvata definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 prevede delle modifiche con riferimento a quasi tutte le sanzioni la cui entità viene ridimensionata, nonché ad alcuni articoli del D.Lgs. n. 472/1997 in tema di principi generali. In particolare, all’art. 7, comma 1, al primo periodo, è anteposto il seguente: “La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all’articolo 3, comma 3-bis”. Inoltre, è prevista la possibilità per gli uffici, in base a una valutazione discrezionale, di diminuire la sanzione sino a 1/4 (e non più sino alla metà) del minimo (art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997), se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile. Il cumulo giuridico, sia pure in relazione al singolo tributo e al singolo periodo di imposta, potrà essere applicato dal contribuente in sede di ravvedimento, per il quale vengono rimodulate le riduzioni, dando rilievo al fatto che il contribuente abbia o meno già ricevuto lo schema di provvedimento. Le novità più importanti riguardano però, come anticipato, le sanzioni tributarie che in moltissime fattispecie avranno una pena minore. Omessa dichiarazione Viene anzitutto riformata la sanzione per l'omessa dichiarazione, sia per l’IVA che per le imposte sui redditi, che per il modello 770. In particolare, per le dichiarazioni omesse la sanzione sarà del 120% (attualmente va dal 120 al 240%), sempre con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, continuerà ad applicarsi la sanzione da 250 a 1.000 euro. Viene poi inserito all’art. 1, D.Lgs. n. 471/1997 un comma 1-bis in base al quale, se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma entro il termine di decadenza del potere di accertamento (31 dicembre del settimo anno successivo) e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, la sanzione sarà del 75% dell'ammontare delle imposte dovute. Occorrerà comprendere, in tal caso, se l’importo su cui applicare la sanzione sarà l’imposta astrattamente dovuta o quella in concreto da versare. La norma parla, ora come allora, di “imposta dovuta" ma i dubbi emergono in quanto l'imposta dovuta, secondo la Consulta (cfr. sentenza n. 46/2023), è quella risultante dalla dichiarazione. Dichiarazione infedele Per la dichiarazione infedele la sanzione (attualmente dal 90 al 180%) scende al 70%, con un minimo di 150 euro, ma sarà regolarizzabile con una sanzione pari al 50%, calcolato sulle imposte dovute, qualora il contribuente presenti la dichiarazione integrativa entro la decadenza del potere di accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo), prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o di qualunque attività di accertamento. Considerazioni conclusive Sanzioni più eque e proporzionate, dunque, anche alla luce della volontà espressa dalla legge delega. Tuttavia, verosimilmente per ragioni derivanti da esigenze di gettito, il legislatore delegato ha derogato espressamente al principio del favor rei. Infatti, l’art. 5 del decreto (“Disposizioni transitorie e finali”) stabilisce che “le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”. Pertanto, le nuove disposizioni saranno applicabili solo per le future violazioni e, dunque, le minori sanzioni non potranno essere applicate alle violazioni passate.