Dal 15 maggio sul sito del Mimit è possibile consultare l’Albo dei certificatori del credito d’imposta R&S con i nominativi dei primi iscritti. Tali soggetti potranno rilasciare la certificazione c.d. salva-controlli introdotta dal D.L. n. 73/2022 per la quale si attendono solo le linee guida alla predisposizione. Inoltre, nella legge di conversione del D.L. n. 39/2024 (legge n. 67/2024) è prevista una nuova proroga al 31 ottobre 2024 dell’invio dell’istanza per il riversamento spontaneo del credito R&S 2015-2019 introdotto dal D.L. n. 146/2021. Contestualmente è stata posticipata al 30 settembre 2024 la possibilità di revocare l’istanza di riversamento eventualmente presentata per la quale non sono state ancora pagate le somme. Tali novità permettono di fare il punto sugli strumenti a disposizione dei contribuenti che hanno dubbi sui crediti d’imposta R&S utilizzati nel corso degli anni e/o che hanno in corso verifiche fiscali considerando anche la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. La certificazione salva-controlli del credito R&S non applicabile se vi è un PVC L’art. 23, comma 2 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ha previsto la possibilità, per i contribuenti che hanno utilizzato o intendono utilizzare crediti d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (crediti R&S relativi agli anni 2020 e successivi) e crediti d’imposta di cui all’art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (crediti R&S relativi agli anni dal 2015 al 2019), di ottenere una certificazione che “protegge” dai controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. In tal senso viene previsto che la certificazione c.d. salva-controlli esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria con la conseguenza che gli atti a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi da quanto attestato nelle certificazioni saranno dichiarati nulli. Nella certificazione sono contenuti tutti gli aspetti tecnici legati al credito R&S e, in particolare, la descrizione dei progetti o dei sotto progetti realizzati o da realizzare e le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del credito d’imposta. Sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono disponibili, dal 15 maggio 2024, i nominativi dei primi iscritti all’Albo dei certificatori dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design che potranno rilasciare la certificazione. Con il D.P.C.M. 15 settembre 2023 e il decreto direttoriale del 21 febbraio 2024 sono state emanate le disposizioni per l’operatività dell’albo e l’ottenimento della certificazione salva-controlli mentre si è ancora in attesa della pubblicazione delle Linee Guida che conterranno lo schema di certificazione al fine di rendere totalmente operativo lo strumento. La certificazione salva-controlli, quindi, è uno strumento di sicura utilità per i contribuenti, che può essere utilizzato sia per i crediti d’imposta R&S determinati in relazione agli anni 2015-2019 e già utilizzati in compensazione (ai sensi del D.L. n. 145/2013) sia per quelli utilizzati o da utilizzare in relazione agli anni 2020 e successivi (ai sensi della L. 160/2019). Attenzione però al momento della richiesta. La certificazione salva controlli può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta R&S non siano state già constatate con un processo verbale di constatazione senza alcun riferimento preclusivo in caso di accessi, ispezioni e verifiche. Per i soggetti che hanno ricevuto dei processi verbali di constatazione o degli atti di recupero o altri provvedimenti impositivi non divenuti definitivi in relazione all’utilizzo dei crediti d’imposta R&S maturati a decorrere dal 2015 al 2019 ai sensi dell’art. 3, D.L. n. 145/2013 sarà possibile valutare l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo introdotta dall’art. 5, D.L. n. 146/2021, i cui termini risultano nuovamente prorogati. Istanza di riversamento con nuova scadenza al 31 ottobre Nella legge di conversione del decreto Agevolazioni fiscali (D.L. n. 39/2024) è prevista una nuova proroga al 31 ottobre 2024 (la precedente scadenza era fissata al 30 luglio 2024) del termine per accedere alla procedura di riversamento spontaneo del credito R&S. La procedura di riversamento spontaneo permette di riversare il credito R&S degli anni dal 2015 al 2019 senza sanzioni e interessi, beneficiando altresì dell’esclusione della punibilità del reato di cui all’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione). L’importo del credito deve essere riversato in unica rata entro il 16 dicembre 2024 o in tre rate di pari importo di cui la prima al 16 dicembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. La procedura è applicabile a condizione che i contribuenti (che non abbiano commesso condotte fraudolente, fattispecie simulate, false rappresentazioni della realtà e/o che risultino in possesso di tutta la documentazione idonea richiesta) si trovino in almeno una delle seguenti condizioni: 1) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta; 2) hanno applicato il comma 1-bis dell’art. 3, D.L. n. 145/2013 in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 72, legge n. 145/2018; 3) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità; 4) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento. Inoltre, il riversamento può essere utilizzato anche dai soggetti che hanno ricevuto dei processi verbali di constatazione o altri atti di recupero o provvedimenti impositivi non divenuti definitivi. Con provvedimento del 29 marzo 2024 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il precedente modello approvato in data 1° giugno 2022 da utilizzare per accedere alla procedura. Come si legge nel punto 3.2. del provvedimento del 29 marzo 2024 le istanze trasmesse con la versione precedente del modello fino alla data della pubblicazione del nuovo software (avvenuta il 2 aprile 2024) sono ritenute validamente presentate. Peraltro, per i contribuenti che abbiano già presentato l’istanza di riversamento spontaneo senza però versare le relative somme dovute sarà possibile ricorrere alla revoca del modello che, per effetto delle modifiche in sede di conversione del D.L. n. 39/2024, sarà possibile fino al 30 settembre 2024 (precedente scadenza 30 giugno 2024). Attenzione, infine, che anche per l’accesso alla procedura del riversamento spontaneo vi sono dei limiti applicativi. Infatti, possono essere oggetto di riversamento solo i crediti d’imposta R&S relativi agli anni dal 2015 al 2019 utilizzati “indebitamente” in compensazione fino al 22 ottobre 2021. Per quelli utilizzati successivamente (e per i quali non vi siano atti di liquidazione, di accertamento o di recupero) il contribuente potrà valutare di regolarizzare la propria posizione attraverso l’utilizzo del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 applicabile anche per i crediti d’imposta R&S inesistenti come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E del 12 maggio 2022. Ravvedimento operoso per i crediti utilizzati dopo il 22 ottobre 2021 Sul ravvedimento operoso vi è da aggiungere che con il D.L. n. 39/2024 e il D.L. n. 215/2023: - è stata estesa l’applicabilità anche alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con specifico riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 dell’istituto del ravvedimento speciale di cui all’art. 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 che permette la riduzione delle sanzioni pari a 1/18 del minimo edittale; - sono stati riaperti i termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale, entro il termine del 30 settembre 2023, di accedere al ravvedimento speciale in relazione alle violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. In entrambi i casi per l’adesione al ravvedimento speciale è necessario versare entro il 31 maggio 2024 l’intero importo dovuto (o la prima rata o le rate per le violazioni del 2021 e precedenti secondo quanto previsto dalle disposizioni normative) e rimuovere le irregolarità od omissioni che si intendono sanare. Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2023, n. 67/E è stato chiarito che il ravvedimento speciale può essere utilizzato anche per regolarizzare le violazioni consistenti nell’indebito utilizzo dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti. La consegna di un processo verbale di constatazione non è ostativa all’accesso al ravvedimento speciale (sul punto circolare Agenzia delle Entrate 15 maggio 2024, n. 11/E).