D.P.C.M. 14 luglio 2020 Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM 14 luglio 2020 (successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176) che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM 11 giugno 2020, data entro la quale il Governo adotterà, altresì, la decisione in ordine alla proroga dello stato di emergenza sanitaria (che sembra sarà fissato al 31 ottobre) ed allo strumento che verrà utilizzato, nel presupposto di un coinvolgimento del Parlamento. Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020. Contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19 Il 14 luglio il Ministro della Salute ha illustrato alle Camere il DPCM con cui vengono prorogate, sino a tutto il 31 luglio prossimo, le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel frattempo, entro tale ultimo termine il Governo è chiamato a sciogliere il nodo relativo alla proroga dello stato di emergenza sanitaria che – proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio scorso - scadrà il prossimo 31 luglio. Secondo le ultime informazioni, sembra che il Governo sia orientato alla proroga (pur conscio delle notevoli perplessità di ordine giuridico e costituzionale), presumibilmente fino al 31 ottobre. Si rammenta che la proroga e la sua durata incidono su molte delle norme derogatorie ed emergenziali attualmente in vigore: tra le quali, ad esempio, la possibilità di adibire allo smart working i lavoratori senza previa stipula dell’accordo previsto dalla L. 81/2017 e, per converso, il diritto allo smart working per molteplici categorie di lavoratori. Il nuovo DPCM prevede la proroga delle restrizioni anti-Covid contenute nel precedente decreto dell’11 giugno. In aggiunta, è stato disposto il divieto d’ingresso in Italia per i soggetti provenienti dai 13 Paesi individuati con ordinanza dal ministro della Sanità. Misure in vigore fino al 31 luglio Vediamo le principali misure in vigore fino al prossimo 31 luglio in forza del nuovo DPCM. Innanzitutto, viene ribadito che i soggetti con infezioni respiratorie e temperatura superiore a 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. Vengono quindi confermati il divieto di assembramento ed il rispetto degli specifici protocolli di sicurezza per le attività ludiche e sportive, amatoriali e professionistiche. Eventi pubblici Fermo restando che alle Regioni è concesso, in relazione all’andamento della curva epidemiologica sul territorio, di adottare disposizioni meno stringenti, viene confermato - fino al 31 luglio - che: 1) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto “in forma statica” e nel rispetto del distanziamento interpersonale; 2) gli spettacoli aperti al pubblico, anche all'aperto, sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori non conviventi, con il numero massimo di 1.000 spettatori all'aperto e 200 in luoghi chiusi, per singola sala. Le attività devono comunque svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida per la prevenzione del contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri previsti dallo specifico allegato al DPCM. Restano comunque sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; 3) confermata la possibilità di accesso ai luoghi di culto a condizione di evitare assembramenti e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; 4) l’apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura è assicurato a condizione che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), sia possibile garantire modalità di fruizione contingentata ed evitare assembramenti, consentendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dei protocolli o linee guida regionali al riguardo. Tralasciando le disposizioni sui luoghi di istruzione, la cui rilevanza sarà marginale in periodo di chiusura delle relative attività restano sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Previa verifica dell’andamento della curva epidemiologica da parte delle Regioni e Province autonome, restano consentite, invece, le attività di - sale giochi, sale scommesse e sale bingo; - centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali. Norme in materia sanitaria Resta vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei Pronto Soccorsi e, al contempo, l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura. Attività commerciali e ristorazione Restano ammesse le attività commerciali al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nel rispetto dei protocolli o linee guida regionali. Quanto alla ristorazione, le attività sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome ne abbiano verificato la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, e nel rispetto dei protocolli o le linee guida regionali applicabili. Alle medesime condizioni di cui sopra è consentita l’attività di mense, catering e ristorazione con consegna a domicilio e da asporto nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Trasporto pubblico Al Presidente della Regione compete la programmazione del servizio delle aziende del trasporto pubblico locale, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento. Attività lavorativa in genere Il DPCM “raccomanda”, quanto alle attività professionali, che: a) ove possibile sia utilizzato lo smart working; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per giustificare l’assenza dalla sede di lavoro; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, siano utilizzati strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali. Attività del settore balneare Le attività degli stabilimenti balneari potranno essere esercitate a condizione che le Regioni ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. Per tali attività deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro. I protocolli o linee guida regionali disciplinano: 1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti al loro interno; 2) l'accesso dei fornitori; 3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni; 4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti; 5) le misure igienico-sanitarie; 6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta; 8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio; 9) le spiagge di libero accesso. Strutture ricettive Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida regionali che devono riguardare: 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni; 3) le misure igienico-sanitarie; 4) l'accesso dei fornitori; 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta; 7) le modalità di informazione circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire. Sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro e, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale Sull'intero territorio nazionale continuano ad applicarsi, tra le altre, le seguenti misure: a) nelle PA e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; b) le aziende di trasporto pubblico adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata. E’ fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Disposizioni in materia di ingresso in Italia Chiunque intenda entrare in Italia dall’estero tramite trasporto di linea è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una autodichiarazione su: a) motivi del viaggio; b) indirizzo completo di dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario; c) recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. Chi entra in Italia, anche se asintomatico, è obbligato a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio ed è sottoposto a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per quattordici giorni. In deroga a quanto sopra, esclusivamente per comprovate ed urgenti necessità lavorative o motivi sanitari e per massimo 120 ore. chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a presentare al vettore una autodichiarazione recante l'indicazione, di: a) motivi del viaggio e durata della permanenza; b) indirizzo completo del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato; c) recapito telefonico. Misure in materia di trasporto pubblico di linea Per contrastare il diffondersi del COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate in ossequio al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” e delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”.