Come da tradizione, anche se questa volta il motivo è da imputare all’attesa che la norma contenuta nel decreto crescita diventasse legge, arriva, sul filo di lana, il chiarimento sull’ambito applicativo della proroga dei versamenti. Si ricorda, infatti, che proprio il decreto crescita (D.L. n. 34/2019), nel corso dell’iter parlamentare, si è arricchito di una norma che, appunto, proroga al 30 settembre 2019, per i contribuenti assoggettati ai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione di redditi, IRAP e, per chi ha scelto il differimento, l’IVA annuale, che scadono nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre. Però, per come era stata scritta, la disposizione aveva sollevato qualche dubbio in merito all’esatta individuazione dei soggetti interessati alla proroga. In particolare, non era chiaro se vi rientrassero anche i soggetti esclusi degli Isa, perché, ad esempio, sono nel primo anno di attività. O, ancora, se potevano beneficiarne anche i contribuenti in redime forfetario. Ora l’Agenzia spazza ogni dubbio con una risoluzione (la n. 64/E del 28 giugno 2019) nella quale definisce con precisione chi rientra nella proroga. Vediamo dunque il quadro che si delinea ora. Soggetti ISA che rientrano nella proroga Poiché la norma parla di “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)” il primo aspetto da chiarire riguarda chi è tenuto ad applicare gli ISA da quest’anno. Da segnalare, comunque, che è espressamente previsto che la proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR, che hanno i requisiti per applicare la stessa. Ai fini della proroga di cui si discute, però, va ricordato che sono previste alcune esclusioni nell’applicazione dei nuovi indici. Infatti, ne sono esclusi: - i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta; - i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA (a tal fine, per alcuni ISA valgono regole specifiche in merito alla quantificazione dei ricavi per tener conto anche delle rimanenze); - i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività; - i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; - i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati; - i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l‘ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata; - gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (art. 80 D.Lgs. n. 117/2017); - le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario (art. 86 D.Lgs. n. 117/2017); - le imprese sociali (D.Lgs. n. 112/2017); - le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; - i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U; - le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U. I chiarimenti delle entrate Tenendo conto di quanto appena detto, il dubbio sollevato da più parti riguardava proprio l’applicazione della proroga per questi soggetti esclusi. A dire il vero, rifacendosi a precedenti documenti di prassi (tra questi, la circolare 6 luglio 2007, n. 41/E, paragrafo 4), il dubbio sembra potersi risolvere in senso positivo, ma mancava l’ufficializzazione. E, anche se a ridosso della scadenza del 1° luglio 2019 (data entro la quale i soggetti non interessati dalla proroga devono effettuare il versamento), l’ufficializzazione è puntualmente arrivata con la risoluzione di cui si discute. In essa si afferma che rientrano nella proroga i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e cioè i contribuenti che contestualmente: - esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA; - dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Ma l’Agenzia non si limita ad affermare solo questo perché, ed è la parte più importante della risoluzione, aggiunge che, se ricorrono tali condizioni, sono interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018: - applicano il regime forfetario agevolato e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; - determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; - dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA. Pertanto, alla luce di tali affermazioni, è possibile concludere che tutti i soggetti sopra elencati, esclusi dagli Isa, di fatto beneficiano della proroga al 30 settembre. Le nuove date di versamento Come accennato, la norma dispone lo slittamento al 30 settembre 2019 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalla dichiarazione IRAP, nonché dalla dichiarazione IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019. Pertanto, rientrano nella proroga tutte le scadenze che cadono nel periodo sopra citato, rateizzazioni comprese, mentre non è possibile fruire di alcun differimento applicando lo 0,4% in più. Vi rientrano anche i soggetti IRES che: - fruiscono del maggior termine di versamento nel caso in cui approvano il bilancio entro 180 giorni; - hanno esercizio a cavallo d’anno con termini di versamento che cadono tra il 30 giugno e il 30 settembre. Chiaramente, le eventuali rateizzazioni decorreranno dal 30 settembre e, quindi, saranno al massimo di 3 rate.