Con D.M. MEF del 24 aprile 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024 n. 100) sono individuati gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati Il decreto prevede all’art. 2 che si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio, di cui all’art. 6-bis, legge n. 212/2000, i seguenti atti: - i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate; - gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui all’art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati; - gli atti di intimazione autonomi di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione; - gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: tasse automobilistiche erariali; addizionale erariale della tassa automobilistica; tasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione; imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli; - gli accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali; - gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali; - gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica; - gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; - gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze. Atti di pronta liquidazione L’art. 3 del decreto prevede che si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione. In particolare, sono esclusi: - le comunicazioni degli esiti del controllo, anche relativamente alla liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata; - le comunicazioni degli esiti dei controlli; - gli avvisi di liquidazione dell’imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni; - gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento. Controllo formale Infine, si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d’imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati; conseguentemente, sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio le comunicazioni degli esiti del controllo formale.