Mentre il Governo è impegnato nella redazione dei testi di legge che concorreranno a completare l’attuazione della riforma fiscale portata dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, si avvicina una data cruciale: ora che il MEF ha rimosso anche l’ultimo ostacolo, approvando il decreto 24 aprile 2024 che contempla gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo, il 30 aprile 2024 diventeranno efficaci le nuove previsioni in tema di contraddittorio preventivo e accertamento tributario. Il D.Lgs. n. 13/2024, entrato in vigore il 22 febbraio 2024, aveva creato non poco scompiglio tra gli addetti ai lavori anche per le complicazioni determinate dall’intreccio con le nuove disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente in vigore dal 18 gennaio 2024. Nonostante la previsione chiara di applicabilità delle nuove procedure di accertamento “con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024” (così recita l’art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024), gli uffici controlli di tutta Italia si sono mossi senza una linea unitaria rendendo necessario l’intervento del Ministero dell’Economia, prima, e dello stesso Governo, in un momento successivo. Il MEF, con proprio atto di indirizzo del 29 febbraio 2024 aveva stabilito che “fino al momento dell’emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso e, in ogni caso, fino alla predetta data del 30 aprile 2024 nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente”. L’indirizzo interpretativo ministeriale ha trovato recepimento nell’art. 7 del decreto Agevolazioni fiscali (D.L. n. 39/2024), con il quale il Governo ha escluso formalmente l’applicazione del contraddittorio preventivo secondo il nuovo assetto per gli atti e gli inviti al contraddittorio emessi prima del 30 aprile 2024, contestualmente disponendo che si continui ad applicare la previgente disciplina sino a tale data. Tra pochissimi giorni assisteremo, dunque, al debutto della nuova procedura di accertamento tributario che - almeno sulla carta - vorrebbe determinare un maggior grado di coinvolgimento del contribuente e la sua partecipazione attiva sin dalla fase istruttoria precedente l’emissione dell’avviso di accertamento. Le nuove regole per gli atti emessi dal 30 aprile La previsione di riferimento è quella del nuovo comma 2-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 218/1997, secondo cui “lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall’articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo”. Per usare altre parole, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate intenda rettificare i dati reddituali dichiarati dal contribuente o procedere ad accertamento d’ufficio (per le ipotesi di omessa dichiarazione), dovrà essere attivato un contraddittorio preventivo obbligatorio sulla base degli elementi già posseduti dell’Amministrazione. Le alternative a disposizione del contribuente La nuova procedura introdotta in attuazione della delega fiscale prevede anche un ampio ventaglio di alternative rimesse al contribuente sottoposto a controllo e, conseguentemente, una serie di termini diversificati applicabili di volta in volta. Vediamo dettagliatamente di cosa si tratta: - innanzitutto, ai sensi del nuovo art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997 sarà nuovamente possibile aderire ai processi verbali di constatazione mediante comunicazione da trasmettere entro 30 giorni dalla consegna del PVC: in questo caso l’Ufficio procederà alla liquidazione delle somme dovute e il contribuente potrà beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni a 1/6 del minimo; - in caso di mancata adesione al PVC o in mancanza di quest’atto, la nuova procedura impone agli uffici la notifica dello schema di atto che dovrà contenere l’indicazione della possibilità di presentare osservazioni entro 60 giorni, ovvero della possibilità di presentare istanza per l’attivazione del procedimento in adesione nel termine di 30 giorni dalla notifica dello schema d’atto; - in mancanza di accordo sui rilievi contenuti nello schema d’atto, il nuovo impianto regolatorio introduce la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento. Per questa ipotesi, ammessa qualora precedentemente siano state presentate solo osservazioni sullo schema di provvedimento, il legislatore ha compresso anche la sospensione del termine per impugnare l’atto di accertamento, che si riduce dagli ordinari 90 a soli 30 giorni, proprio perché l’ulteriore tentativo di confronto tra le parti avrà un ambito limitato in ragione della concretezza del contraddittorio preventivo; - infine, nelle ipotesi di esclusione del “nuovo” contraddittorio preventivo il contribuente sarà in ogni caso ammesso a presentare istanza di accertamento con adesione entro il termine di impugnazione del provvedimento, ovvero nei 60 giorni dalla notifica, dando avvio alla procedura ormai rodata e con sospensione del termine di impugnazione per i consueti 90 giorni. Non va trascurato, inoltre, che anche quando il contribuente opti per la formulazione delle osservazioni allo schema di accertamento, di comune accordo tra le parti potrà essere attivato un procedimento di adesione secondo le regole ordinarie sino ad oggi applicate: tale situazione si verificherà quando, nel corso dell’istruttoria, emergano elementi che rendono possibile o opportuna la definizione concordata dell’accertamento. Una svolta epocale? Il 30 aprile 2024 dovrebbe quindi segnare una svolta epocale nei rapporti tra Fisco e contribuenti nelle fasi di controllo e accertamento tributario, caratterizzato da un allargamento delle chances di definizione anticipata, agevolata dal dialogo tra le parti coinvolte. L’effetto che dovrebbe risultarne è duplice: da un lato una sensibile riduzione del contenzioso in carico alle Corti di Giustizia Tributaria e, dall’altro, maggiori celerità e certezza nella riscossione delle somme definitivamente liquidate. Tuttavia, il condizionale è d’obbligo proprio in ragione delle numerose novità portate dai decreti sull’accertamento e sullo Statuto dei diritti del contribuente nonché alla luce delle fattispecie escluse dall’applicazione del nuovo articolo 6-bis dello Statuto del contribuente: il 24 aprile il MEF ha approvato infatti il decreto che completa un fondamentale tassello della riforma fiscale individuando ben 14 tipologie di atto che non saranno precedute dal nuovo contraddittorio informato ed effettivo. Le aspettative, a dire il vero, poco entusiastiche, dei commentatori non sono state smentite dal decreto in corso di pubblicazione, che sembra profilare un eccessivo limite pratico-applicativo delle nuove disposizioni ed un sostanziale tradimento di quel “New Deal” nei rapporti tra contribuenti e Amministrazione, nonostante la precisazione secondo la quale “restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall’ordinamento tributario”.