Con il messaggio n. 2504 del 4 luglio 2024 l'INPS illustra le modalità di gestione, richiesta e pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro a seguito della riduzione del finanziamento di cui all’articolo 1, comma 235, della legge n. 232/2016, e all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. Gestione dei conguagli relativi alla riduzione del finanziamento L’articolo 1, comma 235, della legge n. 232/2016, ha previsto la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione correlata, per le nuove decorrenze di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà. In base alla citata norma, all’integrazione del finanziamento provvede la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS). L’importo della riduzione spettante sul finanziamento a carico dei datori di lavoro è stato calcolato, in via teorica e per ciascun lavoratore coinvolto, per un massimo di 24 mesi, con esclusione della tredicesima mensilità, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell’assegno straordinario. Ai fini del monitoraggio delle domande di assegno straordinario, l’INPS ha adottato per la decorrenza del cofinanziamento a carico della GIAS il criterio di cassa, in base al quale la decorrenza della riduzione fino a massimo 24 mesi, con esclusione della tredicesima, coincide con la decorrenza dell’assegno straordinario. Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziare disponibili e dare continuità al cofinanziamento dei settori del credito e credito cooperativo, a partire dalle decorrenze di maggio 2018 è stato utilizzato il criterio del c.d. biennio mobile in luogo del criterio di cassa, in uso dal 2017. Per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che ha beneficiato della riduzione per gli assegni straordinari da febbraio 2019 a novembre 2019, è stato utilizzato il criterio di cassa. Il conguaglio previsto dalla legge n. 232/2016 è stato calcolato applicando a tutti gli assegni straordinari cofinanziati la riduzione spettante in relazione al diverso criterio - biennio mobile/cassa - utilizzato per i citati Fondi di solidarietà. Gli assegni sono stati liquidati riconoscendo, in via provvisoria, la riduzione massima complessiva (quota assegno e quota contribuzione) sul finanziamento mensile. Pertanto, il conguaglio tiene conto della differenza tra la riduzione massima applicata mensilmente a ciascun assegno e la riduzione calcolata sulla base della NASpI teoricamente spettante al lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Attraverso il “Portale Prestazioni esodo” sono state inoltre calcolate, ai fini del conguaglio, anche eventuali riduzioni spettanti e non applicate durante la vigenza delle prestazioni straordinarie. A conclusione delle verifiche, nel “Portale Prestazioni esodo” – “Sezione Pagamenti” > “Archivio Conguagli” - è pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione in argomento. Il datore di lavoro può verificare per ogni lavoratore le riduzioni massime applicate sulle provviste mensili nel corso dell’erogazione dell’assegno e quelle teoricamente spettanti sia a titolo di prestazione che a titolo di contribuzione correlata. La pubblicazione del conguaglio viene comunicata al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel “Portale Prestazioni esodo”. Nel caso in cui il datore di lavoro non disponga più delle necessarie autorizzazioni per accedere al “Portale Prestazioni esodo” può richiedere una nuova autorizzazione trasmettendo il modello di abilitazione ai servizi telematici (mod. AA02) alla casella dedicata: PrestazioniAtipiche.DG@inps.it. La medesima comunicazione viene inviata, per conoscenza, alla Struttura INPS territorialmente competente per la matricola aziendale che accentra il finanziamento. A partire dal mese successivo alla pubblicazione del conguaglio, il relativo importo è reso esigibile nel “Portale Prestazioni esodo”. Anche in questo caso, ai datori di lavoro e alle Strutture territoriali vengono inviate le comunicazioni già previste in fase di pubblicazione. Il conguaglio viene effettuato sulla prima provvista mensile utile mediante variazione in aumento (in caso di conguaglio a debito per il datore di lavoro) o in diminuzione (in caso di conguaglio a credito per il datore di lavoro) della stessa provvista. Qualora il conguaglio sia a credito per il datore di lavoro e la provvista mensile richiesta non sia sufficiente a compensare l’intero conguaglio, l’importo residuo viene scomputato dalla provvista successiva. Nel caso non sia presente alcuna provvista, le Strutture INPS territorialmente competenti per il finanziamento devono provvedere al rimborso del credito. Se il conguaglio è a debito per il datore di lavoro e non è prevista alcuna provvista mensile, i medesimi devono provvedere al pagamento. La Struttura territoriale dell’INPS competente per il finanziamento è tenuta a monitorare e verificare il corretto pagamento del citato conguaglio contattando, se necessario, il datore di lavoro esodante per fornirgli tutte le informazioni utili al versamento di quanto dovuto. A seguito del pagamento sul “Portale Prestazioni esodo” viene modificato lo “stato” del conguaglio da “non pagato” a “pagato". Indennità di espansione Ai lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata, il datore di lavoro può riconoscere per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro dell'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla prestazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 22/2015. In fase di certificazione dell’importo la competente Direzione centrale, per ciascun lavoratore, calcola e restituisce al “Portale Prestazioni esodo” il piano contenente l’importo della NASpI provvisoria teoricamente spettante e l’importo della contribuzione figurativa per la NASpI. Il “Portale Prestazioni esodo” rielabora il piano teorico fornito proiettando, se previsto, per ulteriori dodici mesi l’importo della riduzione della NASpI dell’ultima mensilità presente nel piano. Per i piani di esodo garantiti con fideiussione il “Portale Prestazioni esodo” applica la riduzione della NASpI sull’importo lordo dell’assegno di ciascun lavoratore e lo espone nella provvista mensile richiesta al datore di lavoro. Per i piani di esodo garantiti con modalità di pagamento in “Unica Soluzione”, la riduzione è riconosciuta sull’importo complessivamente dovuto e richiesto. A seguito della liquidazione della prestazione, la competente Direzione centrale calcola e restituisce al “Portale Prestazioni esodo” l’importo della NASpI definitiva teoricamente spettante al lavoratore in base all’estratto conto consolidato. Anche in questo caso il “Portale Prestazioni esodo” rielabora il piano teorico fornito proiettando, se previsto, per ulteriori dodici mesi l’importo della riduzione della NASpI dell’ultima mensilità presente nel piano. L’eventuale conguaglio NASpI è dato dalla differenza tra la riduzione provvisoria calcolata in fase di certificazione prima della cessazione del rapporto di lavoro, e applicata mensilmente sulla prestazione durante l’esodo, e la riduzione definitiva ricalcolata dopo la cessazione. Il conguaglio viene generato e pubblicato con differenti modalità a seconda che il piano di esodo sia stato garantito con la fideiussione o con il pagamento in “Unica Soluzione”. Gestione dei conguagli relativi alle prestazioni di esodo finanziate con la modalità di pagamento in “Unica Soluzione” Per ogni piano finanziato con pagamento in “Unica Soluzione”, il “Portale Prestazioni esodo” espone gli importi di quanto versato anticipatamente dal datore di lavoro a garanzia delle prestazioni e quanto effettivamente erogato nel corso dell’esodo. Infatti, l’importo pagato a titolo di prestazione viene decurtato - tempo per tempo - delle somme erogate mensilmente ai titolari delle prestazioni di esodo. Alla scadenza della prestazione dell’ultimo esodato presente nel piano, il “Portale Prestazioni esodo” provvede al calcolo del conguaglio della prestazione confrontando quanto versato anticipatamente a titolo di garanzia e quanto effettivamente erogato. Successivamente alle attività di verifica e controllo, i datori di lavoro possono visualizzare nel “Portale Prestazioni esodo”, il conguaglio con pagamento in “Unica Soluzione” accedendo alla “Sezione Pagamenti” > “Archivio Conguagli”. Ai fini della verifica, l’avvenuta pubblicazione del conguaglio viene comunicata tramite PEC al datore di lavoro esodante e alle caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel “Portale Prestazioni esodo”. Nel caso in cui il datore di lavoro non disponga più delle necessarie autorizzazioni di accesso al “Portale Prestazioni esodo”, può chiedere una nuova autorizzazione trasmettendo il modello di abilitazione ai servizi telematici (mod.AA02) alla casella dedicata: PrestazioniAtipiche.DG@inps.it. La medesima comunicazione viene inviata, per conoscenza, alla Struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola aziendale che accentra il finanziamento. A partire dal mese successivo alla pubblicazione del conguaglio tale importo è esigibile nel “Portale Prestazioni esodo”. Anche in questo caso vengono inviate le comunicazioni già previste in fase di pubblicazione. Il conguaglio viene effettuato e gestito come provvista mensile e, in particolare, come variazione in aumento, in caso di conguaglio a debito per il datore di lavoro, o in diminuzione, in caso di conguaglio a credito per il datore di lavoro. Se il conguaglio è a credito per il datore di lavoro e la provvista mensile pretesa non sia sufficiente a compensare l’intero conguaglio, l’importo residuo viene scomputato dalla provvista successiva. Nel caso non sia presente alcuna provvista le Strutture INPS territorialmente competenti per il finanziamento devono provvedere al rimborso del credito. Se il conguaglio è a debito per il datore di lavoro e non è presente alcuna provvista mensile i medesimi devono provvedere al pagamento dello stesso. La Struttura territoriale dell’INPS competente per il finanziamento è tenuta a monitorare e verificare il corretto pagamento del citato conguaglio e contattare, se necessario, il datore di lavoro esodante per fornirgli tutte le informazioni utili al versamento di quanto dovuto. Successivamente al pagamento del conguaglio sul “Portale Prestazioni esodo” viene modificato lo “stato” del conguaglio da “non pagato” a “pagato”. Rimborso del conguaglio a credito per i datori di lavoro Nel caso di conguaglio a credito per un datore di lavoro esodante che non abbia più una provvista mensile su cui effettuare la compensazione, è necessario rimborsare direttamente l’importo con una disposizione di pagamento. Tale rimborso deve essere operato a cura dalla Struttura INPS territorialmente competente che accentra il finanziamento del datore di lavoro esodante. Prima di effettuare qualsiasi rimborso al datore di lavoro la Struttura territoriale deve darne notizia alla Direzione centrale Pensioni, tramite la casella PrestazioniAtipiche.DG@inps.it, al fine di monitorare e aggiornare lo stato del rimborso nel “Portale Prestazioni esodo”.