Negli appalti e negli eventuali subappalti dovranno essere applicati i contratti collettivi stipulati alle parti sociali comparativamente più rappresentative. È quanto prevede un emendamento al decreto PNRR (D.L. n. 19/2024), approvato dalla Commissione Bilancio della Camera nella seduta dell’11 aprile 2024. Novità in arrivo per la “patente a crediti”. Quali sono le novità per i CCNL da applicare negli appalti pubblici e privati L’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera interviene in particolare sull’articolo 29. In particolare, il comma 2, nella sua versione attuale, prevede l’obbligo, nei casi di appalto di opere o servizi, di corrispondere ai lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territo-riale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. L’emendamento approvato riscrive tale disposizione. Con il correttivo, nello specifico, si prevede che al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto dovrà essere corrisposto un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. Quali sono le novità in vista per la “patente a crediti” Saranno messi in votazione nella seduta del 12 aprile 2024, invece, alcuni emendamenti relativi alla “patente a crediti”, disciplinata dai commi 19 e 20 dell’articolo 29. Il nuovo sistema di qualificazione sarà obbligatorio a partire dal 1° ottobre 2024 per le imprese, ad eccezione di quelle in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente viene rilasciata digitalmente dalla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla CCIAA; b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui art. 37, D.Lgs. n. 81/2008; c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi prescritti; d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC); e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con almeno 15 crediti. Il punteggio sarà decurtato in base alle violazioni rilevate, con sanzioni e possibilità di sospensione in caso di gravi incidenti sul lavoro. I crediti decurtati potranno essere recuperati attraverso la partecipazione a corsi di formazione concernenti la salute e sicurezza. È stato, altresì, previsto che, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. Con i correttivi in votazione si propone di estendere la “patente a crediti” ad altri settori e si incarica l'Ispettorato del lavoro di monitorare la funzionalità del nuovo strumento di valutazione e di riferire, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, al ministero del Lavoro per la definizione di specifici decreti ministeriali.