Il Regno Unito e l’Italia hanno sottoscritto un accordo in base al quale è riconosciuta la condizione di reciprocità per il rimborso IVA secondo la procedura di cui alla Direttiva n. 86/560/CEE (cd. XIII Direttiva CEE). L’accordo, in vigore dal 7 febbraio 2024, ha applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2021. Si amplia, pertanto, l’elenco degli Stati extra-UE ammessi a beneficiare del rimborso dell’IVA assolta in Italia sull’acquisto e sull’importazione di beni/servizi, che prima includeva soltanto Norvegia, Israele e la Svizzera e che consente, quindi, agli operatori economici stabiliti nei predetti Stati di non aprire una posizione IVA in Italia al fine di recuperare l’imposta. Ai fini dell’erogazione del rimborso, oltre alla condizione di reciprocità, devono risultare soddisfate ulteriori condizioni: assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso, ad eccezione delle: 1. operazioni per le quali il debitore d’imposta è il cessionario/committente italiano; 2. prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972; 3. operazioni effettuate ai sensi dell’art. 74-septies dello stesso D.P.R. n. 633/1972; inerenza all’attività del soggetto passivo extra-UE degli acquisti o delle importazioni di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell’IVA; detraibilità in Italia dell’IVA chiesta a rimborso, ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso in cui il soggetto passivo extra-UE abbia in Italia una stabile organizzazione, stando all’art. 38-bis2, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, al quale fa rinvio l’art. 38-ter, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, il rimborso è preluso nel presupposto che l’impostai deve essere necessariamente recuperata, in detrazione o a rimborso, in capo alla stabile organizzazione (risposta n. 87/E/2024). La nomina del rappresentante fiscale o l’identificazione diretta non preclude, invece, al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso dell’IVA mediante la procedura di cui all’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative all’erogazione dello stesso (risposta n. 248/E/2022). L’istanza di rimborso deve essere presentata dal richiedente, esclusivamente in forma cartacea, al Centro operativo di Pescara, utilizzando il modello IVA 79, approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 29 aprile 2010, e inviata per posta raccomandata A/R tramite corriere o contrassegnata a mano entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento. All’istanza devono essere allegati gli originali delle fatture, la documentazione da cui si evinca il loro pagamento e l’attestazione rilasciata dall’Autorità fiscale dello Stato di stabilimento del richiedente, dalla quale risulti la qualità di soggetto passivo, nonché la data di decorrenza di tale iscrizione, che ha validità annuale e può essere utilizzata per tutte le istanze presentate nell’anno.