Con la circolare n. 29 del 21 dicembre 2023 l’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni in tema di dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e per il gas naturale, anno d’imposta 2023. L’Agenzia ha evidenziato che è stato aggiornato per l’anno d’imposta 2023, il contenuto della dichiarazione annuale per il gas naturale che deve essere presentata dai soggetti a tal fine obbligati, entro il mese di marzo 2024, ai sensi dell’art. 26, commi 13 e 14, del D.lgs 504/95 (TUA). L’adempimento dichiarativo dovrà essere assolto dai soggetti obbligati in forma telematica, utilizzando l’apposita piattaforma di interoperabilità dell’ADM, optando tra i due distinti canali System to System (S2S) e User to System (U2S). Il servizio digitale che consente l’invio in modalità telematica delle dichiarazioni è stato reso disponibile in ambiente di test dal 1° novembre scorso distribuzione, senza ulteriore partizione per codici catastali dei comuni in cui i PDR sono ubicati. Come da art.1, comma 3, della determinazione prot.476906/2020 e s.m.i., i dati sul quantitativo di gas naturale consegnato sono quelli rilevati dai misuratori installati nei PDR ovvero stimati dal distributore sulla base di tali misure e dal medesimo fatturati all’utente della distribuzione. In altri termini, per il gas distribuito al consumo (di cui alla TIPOLOGIA DI VETTORIAMENTO “B” del Quadro di che trattasi), il distributore dovrà elencare una sola volta ciascun utente della distribuzione nel campo CODICE IDENTIFICATIVO DESTINATARIO, associando la quantità di gas allo stesso complessivamente fornita nell’anno tramite la rete cui la dichiarazione si riferisce, prescindendo dal comune in cui i PDR sono effettivamente ubicati. Conseguentemente, il campo CODICE CATASTALE DEL COMUNE, per la rete oggetto della dichiarazione, assumerà il valore fisso uguale al codice catastale del comune corrispondente alla provincia indicata nel codice ditta del dichiarante. Sempre in linea con le prescrizioni relative alle comunicazioni mensili, l’utente della distribuzione dovrà essere identificato tramite il codice di accisa, qualora trattasi di soggetto obbligato venditore o acquirente per uso proprio, ovvero tramite la partita IVA, se trattasi di rivenditore (cosiddetto reseller). In fase di prima applicazione delle suddette prescrizioni sulle comunicazioni mensili, è ancora consentito di indicare la partita IVA dell’utente della distribuzione che sia anche soggetto obbligato, qualora il codice di accisa non sia ancora stato comunicato al distributore che effettua la dichiarazione. Nel QUADRO G – TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO è stato precisato che per NUMERO DI UTENZE si intende la quantità di PDR per i quali, essendo attivo un contratto di fornitura, il venditore ha emesso bollette, in qualità di controparte commerciale, nell’anno di riferimento, ovvero in una frazione di tale periodo. Ciascun PDR deve essere conteggiato una sola volta, in base alla destinazione di uso ad esso associata. Nel caso di consumi per scaglioni (cioè, per le “UTENZE DEL CENTRO-NORD” e per le “UTENZE DEL MEZZOGIORNO”), il PDR dovrà essere indicato solamente nello scaglione relativo alla quantità complessivamente fornita presso il PDR medesimo. L’ambiente di esercizio per l’invio delle dichiarazioni debitamente sottoscritte sarà, invece, disponibile a partire dal prossimo 1° gennaio. Relativamente all’identificazione del soggetto abilitato alla sottoscrizione e all’invio delle dichiarazioni, restano ferme le istruzioni della circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022. Le istruzioni di compilazione sono state aggiornate per coordinare i dati inseriti dai distributori e dai venditori nella dichiarazione annuale con quelli forniti dai medesimi soggetti nelle comunicazioni mensili rese ai sensi dell’art.12, comma 1, del D.L.124/2019 nonché delle relative determinazioni direttoriali di attuazione.