In data 24 aprile 2024 il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 5/2023M dal titolo “Il regime fiscale dell’accordo di conciliazione e le novità della Riforma Cartabia”. Il documento approfondisce il tema delle agevolazioni fiscali previste per l’accordo di conciliazione alla luce anche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia. L’esame delle disposizioni di cui all’art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 28/2010 è affrontato inquadrando l’accordo di conciliazione quale esito positivo della mediazione nell’ambito del sistema dell’imposta di registro, prestando particolare attenzione alle ipotesi in cui l’accordo assume forma notarile secondo i principi generali che presidiano il nostro ordinamento giuridico. A prescindere dalla tecnica redazionale adottata, nel definire l’ambito applicativo delle agevolazioni si ritiene che si debba avere riguardo alla composizione negoziale voluta dalle parti della mediazione, tenendosi conto che la volontà negoziale può necessitare per la sua attuazione di più atti consequenziali e direttamente funzionali alla mediazione stessa (pur se successivi alla chiusura del procedimento), perciò riconducibili all’art. 17 commi 1 e 2 D.lgs. n. 28/2010. L’art. 1, comma 4, lett. a) della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, indica, infatti, tra i principi e criteri direttivi per l’adozione del decreto legislativo recante modifiche in materia di mediazione, al fine di «riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie», la previsione dell’incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Se, dunque, la definizione giudiziale delle controversie comporta, in linea generale, l’applicazione dell’imposta di registro, in base agli articoli 37 del testo unico dell’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) e 8 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. (oltre che del contributo unificato), l’esperimento della mediazione e, nello specifico, la chiusura della stessa con la conclusione di un accordo di conciliazione beneficia di un trattamento fiscale di favore. Al riguardo in relazione al regime tributario del procedimento di mediazione, l’art. 17 d.lgs. n. 28/20106 nel testo originario recava una norma generale di esenzione fiscale per gli atti relativi al procedimento (comma 27) e una disciplina derogatoria in tema di imposta di registro proporzionale, applicabile all’accordo di conciliazione per la parte eccedente il valore di 50.000 euro (comma 38). Il suddetto articolo 17 è stato integralmente sostituito a seguito delle modifiche operate dall’art. 7 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (le quali hanno effetto dal 30 giugno 2023), e con riguardo alle due disposizioni sopra ricordate: - senza alcuna modifica in relazione alla previsione di esenzione generale, in quanto l’attuale comma 1 recepisce quanto disposto dal precedente comma 29, - con una modifica lessicale e una rilevante modifica sostanziale, relativa all’importo della franchigia di esenzione dall’imposta di registro, aumentato da cinquantamila a centomila euro. Queste modifiche, nell’ambito del più ampio quadro normativo di rinnovo del modello della mediazione, rappresentano l’occasione per riesaminare l’accordo di conciliazione nella prospettiva tributaria, verificando le soluzioni interpretative individuate in prossimità dell’entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 2810, anche alla luce delle prassi applicative e delle (invero scarne) pronunce dell’Agenzia delle entrate e della giurisprudenza.