NORMATIVA

Successioni e donazioni, nuovi codici tributo F24: cosa cambia

L’Agenzia delle Entrate istituisce nuovi codici tributo per successioni, donazioni, ravvedimento, adesione e conciliazione. Ecco quali usare

Novità per chi deve effettuare versamenti legati a successioni e donazioni. Con la risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito una lunga serie di nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24.

I nuovi codici interessano non soltanto il pagamento delle imposte, ma anche situazioni particolarmente frequenti come il ravvedimento operoso, la revoca delle agevolazioni prima casa, gli accertamenti con adesione, la definizione delle sanzioni e la conciliazione.

L’intervento riguarda le somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione, all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali.

Successione e agevolazione prima casa: arrivano nuovi codici F24

Una delle novità più rilevanti riguarda le somme richieste con avviso di liquidazione in caso di decadenza dai benefici “prima casa” collegati alla dichiarazione di successione.

La risoluzione precisa che i nuovi codici possono essere utilizzati nelle ipotesi di revoca dell’intento di avvalersi dell’agevolazione e di ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.

Per queste fattispecie vengono istituiti i codici:

A252 – imposta di successione e relativi interessi;

A253 – imposta ipotecaria e relativi interessi;

A254 – imposta catastale e relativi interessi;

A255 – imposta di bollo e relativi interessi;

A256 – sanzione relativa all’imposta di successione;

A257 – sanzione per imposte ipotecarie e catastali;

A258 – sanzione relativa all’imposta di bollo;

A259 – tributi speciali e compensi.

Come compilare il modello F24

I nuovi codici devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”.

Devono inoltre essere riportati il codice ufficio, il codice atto e l’anno di riferimento, utilizzando i dati presenti nell’atto emesso dall’Ufficio.

Per le successioni, nella sezione “Contribuente” devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede. Il codice fiscale del defunto va invece riportato nel campo dedicato al coobbligato, accompagnato dal codice identificativo “08”.

Donazioni: nuovi codici per ravvedimento e revoca

La risoluzione interviene anche sull’imposta sulle donazioni e sulle tasse relative ai servizi ipotecari e catastali.

Per il versamento dell’imposta complementare richiesta con avviso di liquidazione a seguito di revoca dell’intento o ravvedimento vengono istituiti altri quattro codici:

A260 – imposta sulle donazioni e relativi interessi;

A261 – sanzione relativa all’imposta sulle donazioni;

A262 – tasse per i servizi ipotecari e catastali e relativi interessi;

A263 – sanzione relativa alle tasse per i servizi ipotecari e catastali.
Anche in questo caso i codici vanno inseriti nella sezione “Erario” dell’F24, riportando codice ufficio, codice atto e anno di riferimento presenti nell’atto ricevuto.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate: nuovi codici anche per acquiescenza e sanzioni

La novità non si ferma al ravvedimento.

L’Agenzia istituisce infatti ulteriori codici per consentire il pagamento delle somme dovute in seguito alle attività di controllo riguardanti imposta sulle donazioni, successioni e tasse per i servizi ipotecari e catastali.

In caso di definizione mediante pagamento o acquiescenza vengono introdotti i codici A264, A265, A266 e A267, ai quali si aggiungono A283 e A284 per le tasse e le relative sanzioni riferite alle successioni.

Per la definizione delle sole sanzioni, invece, i nuovi codici sono:

A268 per la sanzione relativa all’imposta sulle donazioni;

A269 per le sanzioni sulle tasse dei servizi ipotecari e catastali in materia di successioni;

A270 per le corrispondenti sanzioni relative agli atti soggetti a registrazione.

Accertamento con adesione: sei nuovi codici

Importanti novità anche per chi chiude la propria posizione mediante accertamento con adesione.

I codici istituiti sono:

A271 – imposta sulle donazioni e interessi;

A272 – sanzione sull’imposta sulle donazioni;

A273 – tasse per servizi ipotecari e catastali relative alle successioni;

A274 – relative sanzioni;

A275 – tasse per servizi ipotecari e catastali relative agli atti registrati;

A276 – relative sanzioni.

Conciliazione tributaria: cambiano anche i pagamenti

La Risoluzione n. 30/E introduce infine codici specifici per le somme versate a seguito di conciliazione tributaria.

Si tratta dei codici:

A277 – imposta sulle donazioni e interessi;

A278 – sanzione sull’imposta sulle donazioni;

A279 – tasse ipotecarie e catastali sulle successioni;

A280 – relative sanzioni;

A281 – tasse ipotecarie e catastali relative agli atti registrati;

A282 – relative sanzioni.

Attenzione ai dati da indicare nell’F24

Per tutti questi versamenti è quindi fondamentale non limitarsi a scegliere il codice tributo corretto.

Nel modello F24 devono essere riportati anche codice ufficio, codice atto e anno di riferimento indicati nel provvedimento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate.

Per alcuni codici relativi alle successioni – A269, A273, A274, A279, A280, A283 e A284 – devono essere indicati anche i dati dell’erede e il codice fiscale del defunto, utilizzando il codice identificativo “08”.

Per le eventuali spese di notifica degli atti, invece, non viene introdotto un nuovo codice: resta utilizzabile il già esistente 9400 – “spese di notifica per atti impositivi”.

La risoluzione del 16 settembre 2026 completa così il sistema dei versamenti con modello F24 in materia di successioni e donazioni, distinguendo in maniera più puntuale le diverse ipotesi di ravvedimento, controllo, definizione e conciliazione.

Per contribuenti e professionisti sarà quindi importante verificare con attenzione il codice riportato nell’atto dell’Agenzia delle Entrate prima di procedere al pagamento: un semplice errore nella compilazione dell’F24 può rendere più complicata l’abbinabilità del versamento alla posizione fiscale interessata.

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