Esenzione IVA corsi di lingua: la misura “Resto al Sud” non è “riconoscimento per atto concludente”
La Cassazione e la prassi confermano il rigore sul requisito soggettivo per l'esonero IVA degli Istituti di formazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 287 del 6 novembre 2025, ha chiarito che il finanziamento ottenuto nell'ambito della misura agevolativa "Resto al Sud" non costituisce un "riconoscimento per atto concludente" idoneo a soddisfare il requisito soggettivo per l'esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA).