Ooggettiva inesistenza di un’operazione: la presunzione semplice fa la prova

Per far valere l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, al Fisco basta dimostrare che l’emittente è una “cartiera”. Non è necessario invece provare la mala fede

In caso di contestazione dell’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, una volta che sia stato provato dall’Ufficio che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficiente la regolarità formale della contabilità o l’esibizione dei mezzi di pagamento; ciò vale anche alla luce della nuova norma introdotta nel 2022 sull’onere probatorio, poiché essa non ha comportato alcun mutamento del riparto dell’onere probatorio in materia.

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