
Notificazione ad Ader e termini d’impugnazione per l’Agenzia delle Entrate
Il presupposto logico-concettuale dell'esercizio di poteri di indirizzo operativo e di controllo delle Entrate sull'Agenzia delle Entrate - Riscossione è l'autonomia di quest'ultima
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 5464 dell'11 marzo 2026, ha stabilito che l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione sono due enti pubblici e soggettivi giuridici distinti, pur essendo la seconda strumentale alla prima. Quindi, la notificazione della sentenza effettuata nei confronti di Ader, non fa scattare il termine "breve" di impugnazione per l'Agenzia delle entrate, potendo quest'ultima, invece, notificare appello o ricorso per cassazione nel termine di sei mesi.