
Operazioni infragruppo tra residenti: applicabile il transfer pricing interno
L’Amministrazione deve avere la possibilità di verificare l’antieconomicità delle operazioni intercorse tra soggetti residenti del medesimo gruppo, anche aderenti a un consolidato nazionale
Alle operazioni intercorse tra società consociate residenti non è applicabile la disciplina prevista per quelle tra compagini dislocate in Paesi diversi (articolo 110, comma 7, Tuir), ma il principio del “transfer pricing interno” (articolo 9, Tuir), anche in caso di opzione per il consolidato fiscale. Lo ribadisce la suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 2777 dell’8 febbraio 2026.