La simulazione assoluta non esclude il reato di bancarotta
Le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono tra loro fattispecie equivalenti, ossia modalità di esecuzione alternative e fungibili dell'unico reato

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 31694 del 22 settembre 2025, ha chiarito che la simulazione del contratto di vendita di beni sociali, accertata in giudizio, con paralisi della fuoriuscita dal patrimonio della società, non esclude l'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.