Neutralità fiscale ristretta per la permuta di partecipazioni
Regime agevolato escluso per lo scambio che include azioni di terzi e non rispetta la condizione di continuità del costo fiscale per il soggetto IAS adopter

Con la risposta n. 180 del 7 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 177, comma 1, del TUIR (nella sua formulazione antecedente alle modifiche della Riforma fiscale) non è applicabile all'operazione di permuta di partecipazioni se il corrispettivo ricevuto dallo scambiante comprende anche azioni di soggetti terzi e, soprattutto, se non viene rispettata la condizione essenziale della continuità del costo fiscale, ovvero l'iscrizione delle partecipazioni ricevute al medesimo valore fiscalmente riconosciuto di quelle cedute. Il mancato rispetto di tali requisiti, indipendentemente dalla qualifica di soggetto IAS adopter dell'interpellante, comporta l'applicazione del regime ordinario di realizzo.