
Con la risposta n. 288 del 7 novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo ex articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, le eccedenze di credito IVA compensate senza l'obbligo di garanzia (superiori a 30.000 euro) devono rispettare la disciplina e le condizioni previste dall'articolo 38-bis del decreto IVA.



