Liquidazione IVA di Gruppo: requisiti antirischio e sanzioni per mancata garanzia

L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'applicazione dell'esonero da garanzia per le eccedenze di credito compensate nell'IVA di gruppo e conferma le specifiche sanzioni in caso di ritardo

Con la risposta n. 288 del 7 novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo ex articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, le eccedenze di credito IVA compensate senza l'obbligo di garanzia (superiori a 30.000 euro) devono rispettare la disciplina e le condizioni previste dall'articolo 38-bis del decreto IVA.

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